Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 5400.-- (cinquemilaquattrocento); 1.1. lesecuzione della pena pecuniaria, limitatamente a fr. 2700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.-- (sessanta), è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 43 CPS); 1.2. la pena pecuniaria di fr. 2700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 60.-- (sessanta), deve essere pagata, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: , e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.358
DA 3104/2008
Bellinzona
29 gennaio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1,
prevenuto colpevole di 1. ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20 aprile 2006 per un periodo indeterminato, e meglio:
1.1. il 18 ottobre 2006 a __________, lOpel Frontera targata __________;
1.2. il 25 maggio 2007 a __________, lOpel Frontera targata __________;
1.3. il 3 luglio 2007 ad __________, lOpel Frontera targata __________;
1.4. il 7 agosto 2007 a __________, lOpel Corsa targata __________;
1.5. il 1 e il 2 agosto 2007 a __________, lOpel Frontera targata __________;
1.6. il 19 novembre 2007 a __________, lOpel Frontera targata __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 25 agosto 2008 n. 3104/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 13500.--, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 1000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con un pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 10 settembre 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 29 gennaio 2008, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che il suo assistito venga prosciolto da tutte le accuse ad eccezione di quelle per i fatti di cui ai punti n. 1.3. ed 1.6., ammessi. In effetti i restanti punti dellaccusa non sono sufficientemente sostanziati. Evidenzia inoltre come la situazione economica dellimputato sia molto peggiore di quella presa in considerazione dallaccusa, per cui le aliquote, oltre a dover essere ridotte massicciamente come numero, devono essere sensibilmente abbassate nel loro ammontare. Postula infine la sospensione condizionale della pena, ritenuto che la prognosi è sicuramente favorevole, come attestato dalla documentazione prodotta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 20 aprile 2006 per un periodo indeterminato, e meglio:
1.1. il 18 ottobre 2006 a __________, lOpel Frontera targata __________, invadendo parzialmente la pubblica via spostando il veicolo sul piazzale privato davanti alla sua officina;
1.2. il 3 luglio 2007 ad __________, lOpel Frontera targata __________
1.3. il 1 agosto 2007 a __________, lOpel Frontera targata __________;
1.4. il 19 novembre 2007 a __________, lOpel Frontera targata __________;
condanna ACCU 1i
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 5400.-- (cinquemilaquattrocento);
1.1. lesecuzione della pena pecuniaria, limitatamente a fr. 2700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.-- (sessanta), è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 43 CPS);
1.2. la pena pecuniaria di fr. 2700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 60.-- (sessanta), deve essere pagata, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2700.00 pena pecuniaria
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr.3400.00totale