opencaselaw.ch

10.2008.354

Colpire una persona con una sberla cagionadole un trauma all'osso nasale senza frattura

Ticino · 2009-02-17 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.354

DA 2910/2008

Bellinzona

17 febbraio 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

per avere, in data 28 marzo 2004, a __________, presso il __________, colpendolo con una sberla, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio come da certificato medico agli atti rilasciato dall’Ospedale Regionale di __________ in data 29 marzo 2004 e attestante un “trauma osso nasale senza frattura”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 42 cifra 1 CPS;

perseguito                          con decreto d’accusa del 18 agosto 2008 n. 2910/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni- (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 300.-- trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni3(tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 settembre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 17 febbraio 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 novembre 2008, non è comparso, così come la parte civile, mentre il Procuratore Generale ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 42 cpv. 1, 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2910/2008 del 18 agosto 2008;

condanna                         ACCU 1

a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l’1 settembre 2008,

1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende attoche nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  300.00            multa

fr.                  200.00            tassa di giustizia

fr.                  170.00            spese giudiziarie

fr.670.00totale