Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.354
DA 2910/2008
Bellinzona
17 febbraio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, in data 28 marzo 2004, a __________, presso il __________, colpendolo con una sberla, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio come da certificato medico agli atti rilasciato dallOspedale Regionale di __________ in data 29 marzo 2004 e attestante un trauma osso nasale senza frattura;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 123 cifra 1 CPS, richiamato lart. 42 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 18 agosto 2008 n. 2910/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni- (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni3(tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 1 settembre 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 17 febbraio 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 novembre 2008, non è comparso, così come la parte civile, mentre il Procuratore Generale ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 cpv. 1, 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2910/2008 del 18 agosto 2008;
condanna ACCU 1
a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l1 settembre 2008,
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
prende attoche nel decreto daccusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr.670.00totale