Dispositiv
- alla multa di fr. 300.- (trecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giurico, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.300.00multa fr. 100.00 tassa di giustizia fr. 100.00 spese giudiziarie fr.500.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.353
DA 3234/2008
Bellinzona
18 novembre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1)
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, rispettivamente alla LF sugli stranieri,
per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora senza attività, aprendo in proprio unazienda di informatica senza annunciarsi alla competente Autorità di Polizia degli stranieri, esercitato senza permesso unattività lucrativa in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr, rispettivamente 23 cpv. 6 LDDS;
perseguito con decreto daccusa n. 3234/2008 di data 1° settembre 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'200.-, (quattromiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 70.-- (settanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di3(dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 settembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 novembre 2008, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento; in via subordinata, chiede che laccusato venga mandato esente da pena in applicazione dellart. 23 cpv. 6 in fine LDDS; sottolinea altresì che la pena è sproporzionata per rapporto ai fatti;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri e di infrazione alla LF sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 6 LDDS; 333 cpv. 7 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora senza attività, aprendo in proprio unazienda di informatica senza annunciarsi alla competente autorità, violato per negligenza le disposizioni di polizia degli stranieri.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.- (trecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giurico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.500.00totale