Dispositiv
- alla multa di fr. 300.-- (trecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
- al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese giudiziarie di fr. 50. per complessivi fr. 100.-- (cento); proscioglieACCU 1dallaccusa di furto duso; avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; dichiarala sentenza definitiva. Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona, Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80780), Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il Giudice: Il Segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 300.-- multa fr. 50.-- tassa di giustizia fr. 50.-- spese giudiziarie fr. -.-- testi fr. 400.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.350
DA 3198/2008
Bellinzona
3 febbraio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso,
per aver sottratto il motoveicolo Honda targato __________ __________, per farne uso;
fatti avvenuti __________;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per avere condotto il motoveicolo suddetto senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 1. settembre 2008 n. 3198/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 300.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 8 settembre 2008;
indetto il dibattimento 3 febbraio 2009, al quale è comparso il solo accusato; il Procuratore pubblico con lettera 11 novembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; il quale ammette il reato di cui al secondo capo dimputazione, mentre chiede il proscioglimento dallaccusa di furto duso. Per quanto riguarda la pena si rimette al giudizio del giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. furto d'uso, per aver sottratto a __________ il motoveicolo Honda targato __________ __________, per farne uso?
1.2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per avere condotto a __________ il motoveicolo suddetto senza essere titolare della licenza di condurre richiesta?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 95 cifra 1 LCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente al quesito postosub1.2., negativamente al quesito postosub1.1., come segue agli altri quesiti,
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida senza licenza di condurre (art. 95 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3198/2008 del 1 settembre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese giudiziarie di fr. 50. per complessivi fr. 100.-- (cento);
proscioglieACCU 1dallaccusa di furto duso;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80780),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.--totale