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Incarto n.10.2008.333
1800/2008
Bellinzona
4 dicembre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________, allesterno del EP __________, in data 2 marzo 2008, colpendo al volto LESA 1, compiuto vie di fatto nei suoi confronti;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per essersi, in data 2 marzo 2008, alla guida della vettura targata __________, circolando in direzione di __________, al momento di raggiungere lintersezione circolare di Piazza __________, arrestatosi in un punto non consentito e senza motivo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 CPS e 90 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto daccusa del 7 maggio 2008 n. 1800/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 17 maggio 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 4 dicembre 2008, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto da entrambi i capi daccusa per non aver commesso i fatti. In particolare egli rileva relativamente al primo capo daccusa di aver semplicemente allontanato con una spinta la parte lesa che gli si stava avvicinando con fare aggressivo, mentre per il secondo osserva di essere unicamente fermato allintersezione con la rotonda per dare la precedenza. In via subordinata, postula una riduzione della pena vista la sua precaria situazione economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Vie di fatto,
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 177 CPS; 90 cifra 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 1800/2008 del 7 maggio 2008;
e lo prosciogliedallaccusa di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti descritti al punto
n. 2 del summenzionato decreto daccusa;
manda ACCU 1
esente da pena;
caricale tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- allaccusato;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr.200.00totale