Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.327
DA 2810/2008
Bellinzona
23 dicembre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di atti contro la pubblica incolumità,
per avere, a __________, in data 25 giugno 2008, lasciato vagare liberamente il proprio cane lupo omettendo di trattenerlo al guinzaglio;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 6 LOP;
perseguito con decreto daccusa dell11 agosto 2008 n. 2810/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni1(uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 20 agosto 2008 dellaccusato;
indetto il dibattimento 23 dicembre 2008, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allaudizione del teste;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto il suo cane è ben addestrato e non ha mai aggredito nessuno, tantomeno nel caso in questione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di atti contro la pubblica incolumità per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 6 LOP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, avendo preso atto che non vi sono elementi a sufficienza per ritenere che il caso in esame sia stato preceduto da eventi analoghi che avrebbero dovuto indurre limputato a ritenere che il proprio cane fosse un pericolo per le persone o altri animali, per cui viene a mancare lelemento soggettivo dellintenzionalità nella forma del dolo eventuale;
considerato che inoltre la presente fattispecie rappresenta uninfrazione allart. 139 del Regolamento comunale di __________ ed alla relativa Ordinanza, sanzionabile con una multa di natura amministrativa;
che pertanto la sanzione del comportamento esula dalla competenza di questa Pretura;
proscioglie ACCU 1
dallaccusa di:
atti contro la pubblica incolumità, 6 LOP,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2810/2008 dell11 agosto 2008;
caricala tassa e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 indennità teste
fr.350.00totale