Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.1. Trattasi di infrazione semplice ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2699/2008 del 4 agosto 2008;
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 370.-- (trecentosettanta), per un totale di fr. 3700.-- (tremilasettecento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 1000.-- (mille); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.315
DA 2699/2008
Bellinzona
27 novembre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con una vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 130 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 29 febbraio 2008;
reato previsto dallart. dallart. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr. 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguita con decreto daccusa del 4 agosto 2008 n. 2699/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 750.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 15000.--;
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1100.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 12 agosto 2008 dallaccusata;
indetto il dibattimento 27 novembre 2008, al quale hanno partecipato laccusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale non contesta la legittimità della riduzione del limite di velocità, né il rilevamento della velocità, né che siano dati i presupposti oggettivi di cui allart. 90 cifra 2 LCStr. Per contro, egli contesta, in applicazione della sentenza del Tribunale federale 6B_109/2008, che nel caso di specie sia dato lelemento soggettivo del reato ascritto alla sua cliente. In effetti, lunico rimprovero che le può essere mosso è quello di non avere visto il cartello che limitava provvisoriamente la velocità a 80 km/h, ciò che, tenuto conto delle condizioni della strada, del tempo e del traffico, costituisce soltanto una negligenza lieve. La difesa chiede pertanto di derubricare il reato in infrazione semplice ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr, comminando una multa di fr. 60.-- (cifra 303.3 dellallegato dellOMD), prescindendo dal prelievo di tasse e spese. In via subordinata, chiede una sensibile riduzione sia delle aliquote giornaliere, tenuto conto delle particolarità del caso concreto, sia dellammontare delle stesse a fr. 370.--, preso atto della decisione su reclamo dellUfficio di tassazione, nonché una limitazione del periodo di prova a 2 anni. Protesta tasse, spese e ripetibili;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
1.1. Trattasi di infrazione semplice ai sensi dellart. 90 cifra 1 LCStr?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2699/2008 del 4 agosto 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 370.-- (trecentosettanta), per un totale di fr. 3700.-- (tremilasettecento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1000.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.1400.00totale