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10.2008.309

Padre e figlio che minacciano con frasi del seguente tenore: "vieni qui che dobbiamo ucciderti" e "vieni che la tua vita è finita qui"

Ticino · 2008-12-02 · Italiano TI
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Incarti n.10.2008.309

10.2008.310

DA 2677/2008

DA 2674/2008

Bellinzona

2 dicembre 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

e

ACCU 2,

entrambi difesi da: DI 1

prevenuti colpevoli di1.ACCU 1

detenuto dal 19 novembre 2005 al 29 novembre 2005 (11 giorni),

minaccia,

per avere, in correità con il padre ACCU 2, a __________ il 17 novembre 2005, usando gravi minacce, incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo ripetutamente di morte con frasi del seguente tenore: “vieni qui che dobbiamo ucciderti” e “vieni che la tua vita è finita qui”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 28 luglio 2008 n. 2677/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 3'000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.-- (cento) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

2.  ACCU 2

detenuto dal 19 novembre 2005 al 20 novembre 2005 (2 giorni),

minaccia,

per avere, in correità con il figlio ACCU 1, a __________ il 17 novembre 2005, usando gravi minacce, incusso spavento e timore a LESA 1 minacciandolo ripetutamente di morte con frasi del seguente tenore: “vieni qui che dobbiamo ucciderti” e “vieni che la tua vita è finita qui”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 49 cpv. 2 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 28 luglio 2008 n. 2674/2008 del AINQ 1,, che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 3'000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.-- (cento) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere a fr. 100.-- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico (recte: Pretura penale) di Bellinzona il 18 aprile 2007per titolo di appropriazione indebita.

2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 400.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente l’1 agosto 2008, rispettivamente il 4 agosto 2008;

indetto                               il dibattimento 2 dicembre 2008, al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma dei decreti d’accusa;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito                               il difensore, il quale rileva le numerose contraddizioni nella versione della parte lesa, ritenendola per nulla credibile. Egli chiede pertanto il proscioglimento di entrambi i suoi assistiti dall’accusa di minaccia, in via principale, per non aver commesso i fatti, in via subordinata, per insufficienza di prove;

sentito                               da ultimi gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.1.    E’ il signor ACCU 1autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2677/2008 del 28 luglio 2008?

2.1.    E’ il signor ACCU 2 autore colpevole di minaccia       per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 2674/2008 del 28 luglio 2008?

2.4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 49 cpv. 2, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie1.ACCU 1

dall’accusa di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2677/2008 del 28 luglio 2008;

proscioglie2.ACCU 2

dall’accusa di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2674/2008 del 28 luglio 2008;

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese               a carico dello Stato per il procedimento a carico di ACCU 1,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       470.00       spese giudiziarie

fr.670.00totale

Distinta spese               a carico dello Stato per il procedimento a carico di ACCU 2,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       470.00       spese giudiziarie

fr.                      670.00       totale