Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 70 cpv. 2 LPAc, richiamati gli art. 42 cpv. 2 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 9 luglio 2008 n. 2450/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1200.-- (milleduecento), corrispondente a 4 aliquote da fr. 300.-- (trecento)
- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 15 luglio 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 13 gennaio 2009, al quale hanno partecipato laccusato,assistito dai suoi difensori e i rappresentanti della parte lesa, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto daccusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e allaudizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede che venga applicato lart. 52 CPS e che venga attestato che si tratta di un caso di lieve entità, per cui il prevenuto deve essere mandato esente da pena. In effetti il __________ era già sporco in precedenza, come attestato dagli atti, e non a causa dellacqua fuoriuscita dalla vasca di lavaggio. Il quantitativo di materiale finito nel fiume a seguito del passaggio del camion nella stessa è molto limitato, ritenuto che si è trattato di un solo passaggio. Partendo da un tenore di circa 9g/l di sostanze in sospensione (che in pratica sono sabbia e terra) si arriva ad un quantitativo complessivo di materiale di pochi chili. La colorazione del fiume è dovuta sicuramente e soprattutto al liquido che usciva dalla condotta a monte. La colpa dellaccusato è di minima gravità, in quanto non era facilmente prevedibile che accadesse quanto avvenuto. Il fiume e lambiente non hanno subito alcun danno. In via sussidiaria postula che la pena venga limitata alle sole aliquote, prescindendo dalla multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla protezione delle acque per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.1. E applicabile lart. 52 CPS?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 42 cpv. 2 e 4, 52 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 2 LPAc,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2450/2008 del 9 luglio 2008;
manda ACCU 1
esente da pena in applicazione dellart. 52 CPS;
caricala tassa e le spese di complessivi fr. 100.-- allaccusato;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio federale dellambiente, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr.100.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.303
DA 2450/2008
Bellinzona
13 gennaio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque,
per avere, nella sua qualità di titolare della Ditta __________ SA, per negligenza, illecitamente introdotto nelle acque sostanze atte a inquinarle e specificatamente, a __________, in data 27 febbraio 2008, togliendo la griglia di cui alla vasca per il lavaggio delle ruote dei camion, con la conseguenza che al passaggio dei camion, il contenuto della stessa finiva nelle caditoie infiltrandosi, con una concentrazione di sostanze in sospensione superiore ai 20 mg/l prescritti, nel riale del __________ il quale ha assunto una colorazione marrone;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 70 cpv. 2 LPAc, richiamati gli art. 42 cpv. 2 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 9 luglio 2008 n. 2450/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1200.-- (milleduecento), corrispondente a 4 aliquote da fr. 300.-- (trecento)
- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 15 luglio 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 13 gennaio 2009, al quale hanno partecipato laccusato,assistito dai suoi difensori e i rappresentanti della parte lesa, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto daccusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e allaudizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede che venga applicato lart. 52 CPS e che venga attestato che si tratta di un caso di lieve entità, per cui il prevenuto deve essere mandato esente da pena. In effetti il __________ era già sporco in precedenza, come attestato dagli atti, e non a causa dellacqua fuoriuscita dalla vasca di lavaggio. Il quantitativo di materiale finito nel fiume a seguito del passaggio del camion nella stessa è molto limitato, ritenuto che si è trattato di un solo passaggio. Partendo da un tenore di circa 9g/l di sostanze in sospensione (che in pratica sono sabbia e terra) si arriva ad un quantitativo complessivo di materiale di pochi chili. La colorazione del fiume è dovuta sicuramente e soprattutto al liquido che usciva dalla condotta a monte. La colpa dellaccusato è di minima gravità, in quanto non era facilmente prevedibile che accadesse quanto avvenuto. Il fiume e lambiente non hanno subito alcun danno. In via sussidiaria postula che la pena venga limitata alle sole aliquote, prescindendo dalla multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla protezione delle acque per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.1. E applicabile lart. 52 CPS?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 70 cpv. 2 LPAc; 42 cpv. 2 e 4, 52 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 2 LPAc,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2450/2008 del 9 luglio 2008;
manda ACCU 1
esente da pena in applicazione dellart. 52 CPS;
caricala tassa e le spese di complessivi fr. 100.-- allaccusato;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio federale dellambiente, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr.100.00totale