Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.30
DA 3220/2007
Bellinzona
10 luglio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________, in data 21 agosto 2006, afferrandolo da tergo per il bavero della giacca e facendolo cadere a terra, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1 che subì le conseguenze fisiche attestate dal certificato medico, agli atti, del 22 agosto 2006 del dr. med. __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 126 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 3 ottobre 2007 n. 3220/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 gennaio 2008 dalla parte civile;
indetto il dibattimento 10 luglio 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28 aprile 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3220/2007 del 3 ottobre 2007;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
riconoscealla parte civile CIVI 1, __________, fr. 5641.40 a titolo di risarcimento parziale, rinviandola al competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese;
comunicache la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.650.00totale