Sachverhalt
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2371/2008 del 30 giugno 2008.
Condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 70.--(settanta), per un totale di fr. 4200.-- (quattromiladuecento);
§ lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
Rinviala parte civile al foro civile per le pretese di tale natura.
Non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione inflitta allaccusato dal Tribunale Militare il __________, ma neprolungail periodo di prova di un anno.
Ammonisceformalmente laccusato;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1200.00multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr.1800.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.290
DA 2371/2008
Bellinzona
15 ottobre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: Avv. DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura VW Golf targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.40 - max. 1.67 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2001 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muro ivi esistente sulla sua destra a delimitazione del campo stradale;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dallart. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto daccusa n. 2371/2008 di data 30 giugno 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.00 ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7'500.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'200.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione (ai sensi del vCPS) inflittagli dal Tribunale militare __________, __________ il 14.11.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 luglio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 15 ottobre 2008, al quale hanno presenziato laccusato ed il di lui difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 24 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che la condizionale non venga revocata, eventualmente prolungando il periodo di prova;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 guida in stato di inattitudine;
1.2 infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Leventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione inflitta allaccusato dal Tribunale Militare il __________?
5. Devono essere accolte le pretese di natura civile formulate dalla parte civile?
6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2371/2008 del 30 giugno 2008.
Condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 70.--(settanta), per un totale di fr. 4200.-- (quattromiladuecento);
§ lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
Rinviala parte civile al foro civile per le pretese di tale natura.
Non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione inflitta allaccusato dal Tribunale Militare il __________, ma neprolungail periodo di prova di un anno.
Ammonisceformalmente laccusato;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1200.00multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr.1800.00totale