opencaselaw.ch

10.2008.263

Percuotere con pugni e calci una persona fino a rendere necessaria un'ospedalizzazione

Ticino · 2008-11-18 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.263

DA 567/2006

Bellinzona

18 novembre 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

per avere percosso con pugni e calci CIVI 1, rendendone necessaria l’ospedalizzazione, e causandogli varie contusioni, ematomi e disturbi, come attestato dai certificati medici agli atti (lettere d’uscita 7.10.2005 e 2.11.2005 dell’Ospedale __________ di __________, certificati medici 18.10.2005 e 7.2.2006 del medico curante, Dr. __________);

fatti avvenuti a __________, in data 6 ottobre 2005;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP; richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 febbraio 2006 n. 567/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 febbraio 2006;

indetto                               il dibattimento 18 novembre 2008, al quale sono comparsi:

- l’accusato

- la parte civile,

- il patrocinatore di parte civile, PR 1;

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato e della parte civile;

sentiti                               il teste __________, __________, da __________, in __________, coniugato, __________;

il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

il difensore, il quale postula il proscioglimento, con protesta di ripetibili;

per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere percosso, a __________ in data 6 ottobre 2005, con pugni e calci CIVI 1, rendendone necessaria l’ospedalizzazione, e causandogli varie contusioni, ematomi e disturbi, come attestato dai certificati medici agli atti (lettere d’uscita 7.10.2005 e 2.11.2005 dell’Ospedale __________ di __________, certificati medici 18.10.2005 e 7.2.2006 del medico curante, Dr. __________)?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     Devono essere assegnate ripetibili a favore dell’accusato e se sì in quale misura?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                      negativamente al quesito postosub1, come segue ai quesiti postisub4. e 5., decaduti gli altri quesiti;

proscioglieACCU 1dall’accusa di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP);

assegnale tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere ad ACCU 1 fr. 1'200.—(milleduecento) a titolo di ripetibili;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                    Il Segretario:

Distinta spese                   a carico dello Stato

fr.                       300.--         tassa di giustizia

fr.                       200.--         spese giudiziarie

fr.                         30.--         testi

fr.                      530.--totale