Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
2. Ha agito in stato di necessità?
3. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
4. Limputato può beneficiare della sospensione condizionale delleventuale pena, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giustizia?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2250/2008 del 23 giugno 2008;
condanna ACCU 1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 e 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2250/2008 del 23 giugno 2008;
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 800.-- (ottocento); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS);
- alla multa di fr. 600.-- (seicento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.258
DA 2250/2008
Bellinzona
14 ottobre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura BMW targata __________ alla velocità di 165 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 km/h;
fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 17 febbraio 2008;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto daccusa del 23 giugno 2008 n. 2250/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'000.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 900.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 9 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziario e sarà eliminata trascorso il periodo previsto allart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente il 2 luglio 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 14 ottobre 2008, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta linfrazione, ma rileva che ha agito in stato di necessità. Chiede pertanto una sensibile riduzione della sanzione, anche in considerazione della sua situazione economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto daccusa in questione?
2. Ha agito in stato di necessità?
3. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
4. Limputato può beneficiare della sospensione condizionale delleventuale pena, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giustizia?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2250/2008 del 23 giugno 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 800.-- (ottocento);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS);
2. alla multa di fr. 600.-- (seicento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.600.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr.970.00totale