Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Si rinvia le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 4 CIVI 5 CIVI 6 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
Ed inoltre 5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 16.10.2006, ma lammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 25 giugno 2008;
indetto il dibattimento in data 3 ottobre 2008, al quale è comparso laccusato personalmente assistito dal suo difensore, mentre il il Procuratore pubblico con lettera 15 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto al suo interrogatorio;
sentito il difensore, il quale chiede il totale proscioglimento dellaccusato, ritenuto che indipendentemente dallagire dellinteressato quella società sarebbe in ogni caso fallita e che per di più laccusato versava in una situazione psichica grave che gli ha impedito di valutare la portata degli atti da lui commessi. In ogni caso prima di partire ha fatto eseguire dei pagamenti per la società; ora è in cerca di lavoro ed intende avviare una nuova attività da indipendente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 deve essere dichiarato autore colpevole di cattiva gestione per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico;
2.In caso affermativo quale devessere la pena e se la stessa può essere sospesa condizionalmente;
3.Se devessere confermata la mancata revoca della sospensione condizionale alla pena decretata il 16.10.2006 dal Ministero Pubblico;
4.Se devessere confermato il rinvio al foro civile delle parti civili come da punto 3 del decreto daccusa;
5.A chi vanno accollate le tasse e le spese.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 165 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di cattiva gestione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 2177/2008 del 11 giugno 2008.
Condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento);
§ lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
Rinviale parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
Non revocail beneficio della condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 16.10.2006, ma lammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr.800.-- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.255
DA 2177/2008
Bellinzona
3 ottobre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
detenuto dal 26 settembre 2007 al 4 ottobre 2007
prevenuto colpevole di cattiva gestione,
per avere, a __________ e __________, nel periodo luglio 2007 settembre 2007, agendo in qualità di socio gerente della società __________ Sagl, __________, a causa di una cattiva gestione e segnatamente a causa della grave negligenza nellesercizio della sua professione e nellamministrazione dei beni della società __________ Sagl, __________, aggravato la situazione finanziaria di questultima pur conoscendone linsolvenza, e meglio per avere, allinizio di luglio 2007,
-lasciato il territorio svizzero senza fornire alcun recapito,
-omesso di assolvere la sua funzione di socio gerente della società,
-licenziato tramite messaggio SMS il personale di questultima
-prelevato in data 5.07.2007 e 06.07.2007 dal conto bancario intestato alla società presso la Banca __________, __________, la somma complessiva di fr. 61'100.-, di cui 58'100.- da lui trattenuti asseritamente per stipendi arretrati,
abbandonando così la __________ Sagl, __________ al suo destino, e ciò pur essendo consapevole della carenza di liquidità, in genere delle difficoltà finanziarie e dei lavori in corso della società, poi dichiarata fallita con decreto della Pretura del Distretto di __________ in data 5 settembre 2007;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 165 cifra 1 CP;
perseguito con decreto daccusa del 11 giugno 2008 n. 2177/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 5'400.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.- (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.- con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni5(art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 4 CIVI 5 CIVI 6 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
Ed inoltre 5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 16.10.2006, ma lammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 25 giugno 2008;
indetto il dibattimento in data 3 ottobre 2008, al quale è comparso laccusato personalmente assistito dal suo difensore, mentre il il Procuratore pubblico con lettera 15 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto al suo interrogatorio;
sentito il difensore, il quale chiede il totale proscioglimento dellaccusato, ritenuto che indipendentemente dallagire dellinteressato quella società sarebbe in ogni caso fallita e che per di più laccusato versava in una situazione psichica grave che gli ha impedito di valutare la portata degli atti da lui commessi. In ogni caso prima di partire ha fatto eseguire dei pagamenti per la società; ora è in cerca di lavoro ed intende avviare una nuova attività da indipendente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 deve essere dichiarato autore colpevole di cattiva gestione per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico;
2.In caso affermativo quale devessere la pena e se la stessa può essere sospesa condizionalmente;
3.Se devessere confermata la mancata revoca della sospensione condizionale alla pena decretata il 16.10.2006 dal Ministero Pubblico;
4.Se devessere confermato il rinvio al foro civile delle parti civili come da punto 3 del decreto daccusa;
5.A chi vanno accollate le tasse e le spese.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 165 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di cattiva gestione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 2177/2008 del 11 giugno 2008.
Condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento);
§ lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
Rinviale parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
Non revocail beneficio della condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 16.10.2006, ma lammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr.800.-- totale