Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 150.-- (centocinquanta); 1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 50.-- (cinquanta); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; rinviala parte civile al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (267 CPP); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.241
DA 1981/2008
Bellinzona
18 novembre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________, nella notte tra il __________ e __________, intenzionalmente danneggiato una cosa altrui, e meglio per avere forzato la serratura della porta del locale caldaia e rotto la rete posata sulla porta del locale elettrico di proprietà di CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 144 cpv. 1 CPS;
preso atto del consenso espresso il 29 marzo 2008;
perseguito con decreto daccusa del 26 maggio 2008 n. 1981/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Al lavoro di pubblica utilità di ore 60, con l'avvertenza che se lo stesso non viene prestato nel termine stabilito dall'autorità d'esecuzione, verrà ordinata la commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37 e 39 CPS).
2. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 739.75 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 20 giugno 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 18 novembre 2008, al quale ha partecipato laccusato, mentre la parte civile ed il Sostituto Procuratore Pubblico hanno rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito laccusato, il quale chiede il proscioglimento dallaccusa di danneggiamento, affermando di essere stato costretto ad aprire la porta con una spallata in quanto il riscaldamento non funzionava e suo figlio aveva freddo. Egli ritiene inoltre la pretesa di risarcimento manifestamente esagerata e non corrispondente ai danni effettivamente cagionati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di danneggiamento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere, a __________, nella notte tra il __________ e l__________, intenzionalmente danneggiato una cosa altrui, e meglio per avere forzato con una spallata la porta del locale caldaia e smontato la rete posata sulla porta del locale elettrico di proprietà di CIVI 1;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 150.-- (centocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
rinviala parte civile al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (267 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.50.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 170.00 spese giudiziarie
fr.420.00totale