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10.2008.211

Estirpare da una particella cinque piante danneggiando una cosa di proprietà altrui

Ticino · 2008-08-08 · Italiano TI
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Incarto n.10.2008.211

DA 2034/2008

Bellinzona

8 agosto 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         danneggiamento,

per avere, a __________, nel corso del mese di marzo __________, estirpando sulla particella no __________ cinque piante di noci, danneggiato una cosa di proprietà altrui;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2034/2008 di data 28 maggio 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di fr. 2'300.-- (duemilatrecento), corrispondente a 10

(dieci) aliquote da fr. 230.-- (duecentotrenta). L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancto

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3

(tre).3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).4.  La parte civile è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente

natura.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 31 maggio 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 8 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente e la parte civile, mentre il Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 31 luglio 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusato autore colpevole di danneggiamento?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.     L’eventuale pena dev’essere posta al beneficio della condizionale?

4.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dal reato di danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2034/2008 del 28 maggio 2008.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.                             75.00       tassa di giustizia

fr.                             75.00       spese giudiziarie

fr.                           150.00totale