opencaselaw.ch

10.2008.209

Commettere vie di fatto nei confronti della moglie (prenderla per il collo)

Ticino · 2008-09-29 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti                       il __________ a __________;

reato previsto                     dall'art. 126 cpv. 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1621/2008 di data 28 maggio 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, verrà sostituita con una pena detentiva di 4 giorni.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 maggio 2008 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento in data 29 settembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente, mantre la Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 18 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato e la moglie, querelante, benché invitata a comparire, non si è presentata;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  È l’accusato autore colpevole di vie di fatto?

2.  In caso affermativo, quale dev’essere la pena?

3.  Chi sopporta gli oneri processuali?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 126 cpv. 2 lett. b) e 55a CP;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

del reato di vie di fatto (coniuge quale vittima) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1621/2008 del 28 maggio 2008;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.                         75.--         tassa di giustizia

fr.                         75.--         spese giudiziarie

fr.

fr.                      150.--totale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, verrà sostituita con una pena detentiva di 4 giorni.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 maggio 2008 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento in data 29 settembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente, mantre la Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 18 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato e la moglie, querelante, benché invitata a comparire, non si è presentata;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  È l’accusato autore colpevole di vie di fatto?

2.  In caso affermativo, quale dev’essere la pena?

3.  Chi sopporta gli oneri processuali?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 126 cpv. 2 lett. b) e 55a CP;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

del reato di vie di fatto (coniuge quale vittima) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1621/2008 del 28 maggio 2008;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.                         75.--         tassa di giustizia

fr.                         75.--         spese giudiziarie

fr.

fr.                      150.--totale

E. 2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

E. 3 La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale. Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 maggio 2008 dall'accusato; indetto                              il dibattimento in data 29 settembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente, mantre la Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 18 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato e la moglie, querelante, benché invitata a comparire, non si è presentata; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  È l’accusato autore colpevole di vie di fatto?

2.  In caso affermativo, quale dev’essere la pena?

3.  Chi sopporta gli oneri processuali? Letti ed esaminati               gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli artt. 126 cpv. 2 lett. b) e 55a CP; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 del reato di vie di fatto (coniuge quale vittima) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1621/2008 del 28 maggio 2008; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese               a carico dello Stato, fr.                         75.--         tassa di giustizia fr.                         75.--         spese giudiziarie fr. fr.                      150.-- totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.209

DA 1621/2008

Bellinzona

29 settembre 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         vie di fatto (coniuge quale vittima),

per avere, a __________, in data __________ afferrandola al collo, compiuto vie di fatto nei confronti di LESA 1;

fatti avvenuti                       il __________ a __________;

reato previsto                     dall'art. 126 cpv. 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 1621/2008 di data 28 maggio 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, verrà sostituita con una pena detentiva di 4 giorni.2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 23 maggio 2008 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento in data 29 settembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente, mantre la Sostituto Procuratore pubblico, con lettera 18 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato e la moglie, querelante, benché invitata a comparire, non si è presentata;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  È l’accusato autore colpevole di vie di fatto?

2.  In caso affermativo, quale dev’essere la pena?

3.  Chi sopporta gli oneri processuali?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 126 cpv. 2 lett. b) e 55a CP;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

del reato di vie di fatto (coniuge quale vittima) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1621/2008 del 28 maggio 2008;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.                         75.--         tassa di giustizia

fr.                         75.--         spese giudiziarie

fr.

fr.                      150.--totale