Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.202
DA 1797/2008
Bellinzona
11 novembre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________, mediante lo scritto di data 28 febbraio 2008 riportante tra le altre cose le seguenti espressioni: somaro, vergognoso modo di agire, hai il cervello in pappa, offeso lonore di CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 177 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 7 maggio 2008 n. 1797/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 90.-- (novanta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni2(due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 20 maggio 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 11 novembre 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 5 agosto 2008, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentita la parte civile, la quale postula la conferma del decreto daccusa, nonché il riconoscimento di un adeguato importo a titolo di risarcimento del danno morale. Protesta tasse, spese e ripetibili;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1797/2008 del 7 maggio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 270.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
respingele richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento. Pertanto le stesse dovranno essere fatte valere di fronte al competente giudice civile;
riconoscealla parte civile fr. 300.-- a titolo di ripetibili posti a carico dellaccusato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 120.00 spese giudiziarie
fr.470.00totale