Sachverhalt
avvenuti a __________, nel periodo 30 gennaio 2004-4 marzo 2004;
reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS, in relazione con lart. 22 CPS;
2. ripetuta falsità in documenti,
per avere, a __________, in data 30 gennaio 2004 e il 20 febbraio 2004, fatto uso, a scopo di inganno ed al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto oppure di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona, di falsi documenti; in specie, per avere consegnato, in due occasioni, a LESA 1, __________, nelle modalità descritte al punto 1, complessivi 15 titoli (certificati al portatore) __________ risultati falsi;
fatti avvenuti a __________, nel periodo 30 gennaio 2004-4 marzo 2004;
reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CPS;
3. importazione, acquisto e deposito di monete false,
per avere, a __________, in data 4 marzo 2004, importato, dallItalia, una falsa banconota da 50.--, al fine di metterla in circolazione come genuina ed inalterata;
fatti avvenuti a __________, in data 4 marzo 2004;
reato previsto dall'art. 244 cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 15 maggio 2008 n. 1878/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- (centotrenta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 11'700.--.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 3000.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. Ordina la confisca e la distruzione:
- dei 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale di 200'000.-- cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, sequestrati dalla Polizia giudiziaria in data 4 marzo 2004;
- della falsa banconota da 50.--, sequestrata dalla Polizia giudiziaria, in data 4 marzo 2004.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 19 maggio 2008 dallaccusata;
indetto il dibattimento 10 marzo 2009, al quale hanno partecipato laccusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, rinunciato allaudizione del teste;
sentito il difensore, il quale chiede lassoluzione non essendo adempiti i presupposti oggettivi e soggettivi di tutti reati addebitati alla sua cliente. In modo particolare si sofferma ad illustrare come non vi sia alcuna prova giuridicamente valida che attesti la falsità dei documenti in questione. Inoltre manca lelemento oggettivo dellinganno astuto. Dal punto di vista soggettivo la sua cliente non ha certamente agito né intenzionalmente né per dolo eventuale. Per quanto concerne la fattispecie di cui allart. 244 CPS evidenzia come non sia stato assolutamente dimostrato che la donna intendesse mettere in circolazione la banconota; anzi è da ritenersi proprio il contrario. Chiede inoltre il dissequestro dei 15 titoli sequestrati allaccusata, nonché la restituzione della cauzione di fr. 5000.-- da lei versata;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Tentata truffa,
4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione dei 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale di 200'000.-- cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, nonché della falsa banconota da 50.--, sequestrati dalla Polizia il 4 marzo 2004?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22, 146 cpv. 1, 251 cifra 1, 244 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del principio in dubio pro reo, preso atto che in merito alla falsità dei documenti sussistono solo indizi che non assurgono a valore di prova;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
1. tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
2. ripetuta falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
3. importazione, acquisto e deposito di monete false, art. 244 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1878/2008 del 15 maggio 2008;
caricala tassa e le spese allo Stato;
ordinail dissequestro dei 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale di 200'000.-- cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, sequestrati dalla Polizia il 4 marzo 2004;
ordinala restituzione alla signora ACCU 1 dellimporto di fr. 5000.-- da lei versato a titolo di cauzione il 24 marzo 2004;
ordinala confisca e la distruzione della banconota falsa da 50.--, sequestrata dalla Polizia il 4 marzo 2004 (art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona, con allegata la banconota da 50.-- sequestrata,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Ufficio federale di polizia, Berna.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr.400.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.198
DA 1878/2008
Bellinzona
10 marzo 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
detenuta dal 4 marzo 2004 al 24 marzo 2004
prevenuta colpevole di 1. tentata truffa,
per avere, a __________, nel periodo 30 gennaio 2004-20 febbraio 2004; sia singolarmente sia in correità con altri, tentato, in più occasioni, di ingannare i funzionari di LESA 1, al fine indurli a compiere atti pregiudizievoli per il patrimonio altrui, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto; in specie, per avere depositato, in due occasioni, presso il citato Istituto bancario (dove previamente aveva aperto, a suo nome, la relazione bancaria __________), complessivi 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale complessivo di 3'000'000.-- ( 200'000.-- cadauno) risultati falsi, e più precisamente per avere depositato, presso il LESA 1, __________:
- in correità con __________, in data 30 gennaio 2004, 5 falsi titoli __________ del valore facciale di 200'000.-- cadauno;
- personalmente, in data 20 febbraio 2004, ulteriori 10 falsi titoli __________, del valore facciale di 200'000.-- cadauno,
al fine di monetizzarli, senza tuttavia riuscire nel suo intento, avendo la banca, nel frattempo, costatato la falsità dei titoli in parola; titoli, questi, sequestrati dalla Polizia giudiziaria, in data 4 marzo 2004;
fatti avvenuti a __________, nel periodo 30 gennaio 2004-4 marzo 2004;
reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CPS, in relazione con lart. 22 CPS;
2. ripetuta falsità in documenti,
per avere, a __________, in data 30 gennaio 2004 e il 20 febbraio 2004, fatto uso, a scopo di inganno ed al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto oppure di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona, di falsi documenti; in specie, per avere consegnato, in due occasioni, a LESA 1, __________, nelle modalità descritte al punto 1, complessivi 15 titoli (certificati al portatore) __________ risultati falsi;
fatti avvenuti a __________, nel periodo 30 gennaio 2004-4 marzo 2004;
reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CPS;
3. importazione, acquisto e deposito di monete false,
per avere, a __________, in data 4 marzo 2004, importato, dallItalia, una falsa banconota da 50.--, al fine di metterla in circolazione come genuina ed inalterata;
fatti avvenuti a __________, in data 4 marzo 2004;
reato previsto dall'art. 244 cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 15 maggio 2008 n. 1878/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- (centotrenta) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 11'700.--.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 3000.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. Ordina la confisca e la distruzione:
- dei 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale di 200'000.-- cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, sequestrati dalla Polizia giudiziaria in data 4 marzo 2004;
- della falsa banconota da 50.--, sequestrata dalla Polizia giudiziaria, in data 4 marzo 2004.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 19 maggio 2008 dallaccusata;
indetto il dibattimento 10 marzo 2009, al quale hanno partecipato laccusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, rinunciato allaudizione del teste;
sentito il difensore, il quale chiede lassoluzione non essendo adempiti i presupposti oggettivi e soggettivi di tutti reati addebitati alla sua cliente. In modo particolare si sofferma ad illustrare come non vi sia alcuna prova giuridicamente valida che attesti la falsità dei documenti in questione. Inoltre manca lelemento oggettivo dellinganno astuto. Dal punto di vista soggettivo la sua cliente non ha certamente agito né intenzionalmente né per dolo eventuale. Per quanto concerne la fattispecie di cui allart. 244 CPS evidenzia come non sia stato assolutamente dimostrato che la donna intendesse mettere in circolazione la banconota; anzi è da ritenersi proprio il contrario. Chiede inoltre il dissequestro dei 15 titoli sequestrati allaccusata, nonché la restituzione della cauzione di fr. 5000.-- da lei versata;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Tentata truffa,
4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione dei 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale di 200'000.-- cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, nonché della falsa banconota da 50.--, sequestrati dalla Polizia il 4 marzo 2004?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22, 146 cpv. 1, 251 cifra 1, 244 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del principio in dubio pro reo, preso atto che in merito alla falsità dei documenti sussistono solo indizi che non assurgono a valore di prova;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
1. tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,
2. ripetuta falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,
3. importazione, acquisto e deposito di monete false, art. 244 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1878/2008 del 15 maggio 2008;
caricala tassa e le spese allo Stato;
ordinail dissequestro dei 15 titoli (certificati al portatore) __________ del valore facciale di 200'000.-- cadauno, e meglio dei certificati: __________ nr. __________, __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, sequestrati dalla Polizia il 4 marzo 2004;
ordinala restituzione alla signora ACCU 1 dellimporto di fr. 5000.-- da lei versato a titolo di cauzione il 24 marzo 2004;
ordinala confisca e la distruzione della banconota falsa da 50.--, sequestrata dalla Polizia il 4 marzo 2004 (art. 69 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona, con allegata la banconota da 50.-- sequestrata,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Ufficio federale di polizia, Berna.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr.400.00totale