Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.197
DA 1626/2008
Bellinzona
30 ottobre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di impiego illecito di valori patrimoniali,
per avere, il 7 aprile 2005 a __________, indebitamente impiegato, a profitto proprio e altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso, in modo indipendente dalla sua volontà, segnatamente, per avere in qualità di titolare del conto n. __________ presso Banca __________, indebitamente autorizzato la di lei madre, __________, avente diritto di firma individuale sul conto, a prelevare fr. 883.50, ivi erroneamente versati da __________, a titolo di indennità per perdita di guadagno causa malattia, e spettanti alla sua datrice di lavoro CIVI 1, accredito prelevato dalla madre in data 7 aprile 2005 ed in seguito recuperato dalla titolare del conto per compensazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 141bis CPS;
perseguita con decreto daccusa del 23 aprile 2008 n. 1626/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 350.--, corrispondente a 5 aliquote giornaliere da fr. 70.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 883.50 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2005.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente il 30 aprile 2008 dallaccusata;
indetto il dibattimento 30 ottobre 2008, al quale hanno partecipato laccusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e alladuzione della teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellimputata e la reiezione del punto n. 3 del Decreto daccusa, richiamando in primo luogo le definizioni dottrinali relative a cosa debba intendersi per impiego ai sensi della norma in questione. In effetti in base a quanto ritenuto in proposito dagli autori da lui citati, latto addebitato alla prevenuta non costituirebbe reato. Non è in effetti provato che la sua assistita volesse impedire il recupero del denaro indebitamente versatole: ella aveva comunque disponibilità economiche per restituire i soldi e ha subito dichiarato di volerli rifondere. Inoltre il legale precisa come neppure laspetto soggettivo possa considerarsi adempito, avendo la sua assistita agito, come attestato dalle emergenze istruttorie, in buona fede, o comunque per negligenza. Non sicuramente per dolo eventuale. Infine egli ha posto laccento su alcune lacune procedurali;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di impiego illecito di valori patrimoniali per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 141bis CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di impiego illecito di valori patrimoniali, art. 141bis CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1626/2008 del 23 aprile 2008;
caricala tassa e le spese giudiziarie allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.350.00totale