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10.2008.177

Incutere timore

Ticino · 2008-10-02 · Italiano TI
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Sachverhalt

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1595/2008 del 23 aprile 2008;

condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 3'000.-- (tremila), per un totale di fr. 15'000.-- (quindicimila); 1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
  2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille); 2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
  3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento); respingela domanda di ripetibili; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP; avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; dichiarala sentenza definitiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano Il Giudice:                                                                                Il Segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                     1'000.--         multa fr.                       200.--         tassa di giustizia fr.                       200.--         spese giudiziarie fr.                           -.--         testi fr.                    1'400.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.177

DA 1595/2008

Bellinzona

2 ottobre 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         minaccia,

per avere, in data __________, a __________, in via __________, presso la ditta __________ i proferendo una grave minaccia nei confronti di CIVI 1, incussogli timore e specificatamente rivolgendosi a CIVI 1 nei seguenti termini “lei non sa chi sono io, se io voglio vengo la prendo e gli spacco la faccia”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 180 CP, richiamati gli art. 42 cpv. 1  e 4 CP;

perseguito                          con decreto d’accusa del 23 aprile 2008 n. 1595/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.       Alla pena pecuniaria di fr. 30'600.- (trentamilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 1'020.- (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).

2.       Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni10(dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.       Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre                                La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 maggio 2008;

indetto                               il dibattimento 2 ottobre 2008, al quale sono comparsi:

DI 1,

la parte civile,,;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato                       all’accusato il reato di tentata minaccia;

sentiti                                il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

la parte civile, che a sua volta chiede la conferma del decreto d’accusa, senza domandare risarcimenti;

il difensore, il quale postula il proscioglimento da ogni accusa; in via subordinata, in caso di condanna, dev’esservi massiccia riduzione della pena; inoltre devono essere rifuse a titolo di ripetibili le spese di patrocinio ammontanti a fr. 3'000.30 oltre fr. 500.— per il presente procedimento;

per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di minaccia, per avere, in data __________ a __________, in via __________, presso la ditta __________ proferendo una grave minaccia nei confronti di CIVI 1, incussogli timore e specificatamente rivolgendosi a CIVI 1 nei seguenti termini “lei non sa chi sono io, se io voglio vengo la prendo e gli spacco la faccia”?

1.1.     La minaccia è stata tentata?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     Devono essere assegnate ripetibili e se sì di quale importo?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 180 in rel. con l’art. 22 e l’art. 48 lett. b CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti postisub1.1. e 3., negativamente ai quesiti postisub1. e 4., come segue agli altri quesiti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di tentata minaccia (art. 180 in rel. con gli art. 22 e 48 lett. b CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1595/2008 del 23 aprile 2008;

condanna                         ACCU 1

1.       alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 3'000.-- (tremila), per un totale di fr. 15'000.-- (quindicimila);

1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.       alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

respingela domanda di ripetibili;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                     1'000.--         multa

fr.                       200.--         tassa di giustizia

fr.                       200.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                    1'400.--totale