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10.2008.174

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max 1.79 gr. per mille)

Ticino · 2008-07-28 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr. 900.00 (novecento); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
  2. alla multa di fr. 500.00 (cinquecento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento). Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 Il segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.500.00multa fr.                       250.00       tassa di giustizia fr.                       350.00       spese giudiziarie fr.1100.00totale Restituzione in favore dell’imputato         fr.                      400.00       (residuo della somma di fr. 1500.- versata a titolo di cauzione dall’imputato)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.174

DA 1399/2008

Bellinzona

28 luglio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille);

fatti avvenuti a Lugano il 22 dicembre 2007;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 aprile 2008 n. 1399/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'000.00.L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 aprile 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 28 luglio 2008, al quale ha preso parte l’imputato, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 8 luglio 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

viene sentito                      per ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale si rimette a quanto da lui già esposto in sede di interrogatorio e al prudente giudizio di questo giudice, postulando in particolare una riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico, in considerazione del divieto di circolazione di tre mesi a lui inflitto dall’autorità amministrativa e della sua situazione finanziaria;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È ACCU 1, __________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine,

per aver condotto, a Lugano il 22 dicembre 2007, l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille)?

2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.     In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiaraACCU 1,

autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCstr,

per aver condotto, a Lugano il 22 dicembre 2007, l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille);

condanna                         ACCU 1,

1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr. 900.00 (novecento);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento).

Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.500.00multa

fr.                       250.00       tassa di giustizia

fr.                       350.00       spese giudiziarie

fr.1100.00totale

Restituzione in

favore dell’imputato         fr.                      400.00       (residuo della somma di fr. 1500.- versata a titolo di cauzione dall’imputato)