Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.170
DA 1395/2008
Bellinzona
14 settembre 2012
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale
per avere, nel periodo __________, a __________, in correità con il marito __________, in danno dei propri creditori, arbitrariamente ceduto all'ACCU 1 di __________ in via __________ a __________, lautovettura di proprietà dei coniugi __________, però formalmente intestata a ACCU 1, __________, mod. __________ colore grigio, telaio __________, a suo tempo targata TI __________, benché il __________ lLESA 1 di __________ avesse sottoposto tale veicolo a pignoramento nellambito di procedimento esecutivo, così come evincibile dal verbale di pignoramento __________, esecuzione n. __________;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 169 CP;
perseguita con decreto daccusa del 9 aprile 2008 n. 1395/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di CHF 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da CHF 30.- (trenta) (artt. 34 segg. CP).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 aprile 2008 dall'accusata;
indetto il pubblico dibattimento in data 14 settembre 2012, al quale sono comparsi laccusata e il suo difensore, DI 1, __________; il AINQ 1 con lettera 22 maggio 2012 ha dichiarato di rinunciare ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto daccusa impugnato;
sentiti il difensore, il quale, in particolare, si richiama alla prescrizione dellazione penale del reato contestato a ACCU 1. Lascritta distrazione del valore patrimoniale risale in effetti al __________, allorquando l__________ è stata privata delle targhe. Il difensore afferma inoltre che, in ogni caso, le condizioni per lapplicazione dellart. 169 CP non sarebbero adempiute, vuoi quelle oggettive (assenza di danno per i creditori), vuoi quelle soggettive (assenza di intenzionalità nellagire dellaccusata). In merito a questultimo aspetto si richiama segnatamente alle responsabilità del marito in punto alla gestione delle questioni amministrative e finanziarie della famiglia, evitando di informare compiutamente la moglie sulle relative problematiche che sopraggiungevano per non crearle delle preoccupazioni. Egli chiede quindi lannullamento del decreto di accusa, il proscioglimento dellaccusata e lattribuzione di congrue ripetibili;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3. Se devono essere riconosciute delle ripetibili a favore dellaccusata e, se sì, in quale misura.
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;
letti ed esaminati gli atti;
preso e dato atto che con scritto 20/21 settembre 2012 il AINQ 1 ha annunciato tempestivo ricorso in appello chiedendo nel contempo la motivazione scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, classe __________, dopo aver svolto lapprendistato ha conseguito il diploma di assistente di farmacia, professione che ha esercitato per oltre ventanni. Per quanto attiene alla formazione, essa ha inoltro ricordato di aver frequentato la scuola per esercenti. Dal __________ è coniugata con __________, commerciante; dal matrimonio, da cui non sono nati figli, non svolge più attività lucrativa.
Laccusata risulta incensurata.
2. A garanzia del credito in esecuzione vantato nei di lei confronti da __________ assicurazioni, __________, per CHF 17'302.15 e accessori, lLESA 1 del Distretto di __________ (in seguito: UEF) ha proceduto in data __________ al pignoramento dellautovettura __________, modello __________, di colore grigia, targata TI __________, di proprietà dellescussa, qui accusata. Il bene le è stato lasciato in custodia, come duso e in conformità alla facoltà di cui agli artt. 96 segg. LEF. Sul formulario ufficiale (prestampato) di pignoramento risulta, sulla prima pagina, che il debitore si deve astenere, sotto minaccia di pena, da ogni disposizione degli oggetti pignorati non autorizzati dallufficiale (art. 169 del Codice penale) (all. al doc. 1). Come si evince dal verbale medesimo, il pignoramento si è svolto alla presenza del solo marito.
3. Constatata lalienazione del bene (ancora) pignorato e ritenuti adempiuti i presupposti sia del reato di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale di cui allart. 169 CP che di quello di disobbedienza a decisione dellautorità di cui allart. 292 CP, lUEF ha segnalato al Ministero Pubblico lagire di ACCU 1 con denuncia 22 giugno 2007.
Per quanto emerso nel corso del procedimento così avviato, il Procuratore Pubblico ha emesso nei confronti di ACCU 1 un decreto daccusa in data 9 aprile 2008 per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, per avere, nel periodo __________, a __________, in correità con il marito __________, in danno dei propri creditori, arbitrariamente ceduto all'__________ di __________ in via __________ a __________, lautovettura di proprietà dei coniugi __________, però formalmente intestata a ACCU 1, __________, mod. __________, colore grigio, telaio __________, a suo tempo targata TI __________, benché il __________ lLESA 1 di __________ avesse sottoposto tale veicolo a pignoramento nellambito di procedimento esecutivo, così come evincibile dal verbale di pignoramento __________ esecuzione n. __________. Il Procuratore Pubblico ha proposto una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da CHF 30.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, una multa di CHF 500.-- e il carico di tasse e spese per totali CHF 200.--.
Al decreto laccusata ha interposto tempestiva opposizione.
Contestualmente il Procuratore Pubblico ha emesso un decreto daccusa per il medesimo reato contro il marito dellaccusata, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria (aggiuntiva ad altre) di 25 aliquote giornaliere da CHF 130.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento di tasse e spese per complessivi CHF 200.--. __________, teste in aula, così richiesto dal giudice ha precisato di non aver sollevato opposizione ritenendo che dovesse accettare la condanna quale unico responsabile di quanto successo.
4. Dallincarto e dal dibattimento si è potuto dapprima accertare che l__________ pignorata è stata condotta nella seconda metà dellanno __________ presso lautofficina __________ di __________, sita a __________. Lì è stata lasciata con modalità e intenzioni di cui si dirà ai considerandi che seguono.
Il rapporto desecuzione 26 settembre 2007 della Polizia cantonale (doc. 11 e all.) evidenzia che il veicolo è rimasto immatricolato a nome dellaccusata dal __________ sino al __________ e che è stato poi di nuovo immatricolato dal __________ a nome __________. La targa TI __________, già sullauto di ACCU 1, dal __________ risulta a nome di altro terzo.
Le audizioni da parte della polizia di __________ e soprattutto del di lei marito __________ hanno permesso di giungere a conclusione che il veicolo già di ACCU 1 - da loro mai conosciuta - è stato acquistato tra la fine del __________ e linizio del __________ da un rivenditore privato dauto, tale __________, dietro consegna della carta grigia. I documenti annessi al verbale di audizione davanti al Procuratore Pubblico di __________ corroborano il suo dire (all. al doc. 14 e anche all. al doc. 16) e confermano che l__________ è divenuta di proprietà __________ nel mese di dicembre __________.
5. Lart. 169 CP punisce, tra altro, chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati. Il reato, di cui è accusata ACCU 1, prevede la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria. Trattasi quindi di delitto (art. 10 cpv. 3 CP) per il quale lazione penale si prescrive in sette anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP). La prescrizione decorre dal giorno in cui lautore ha commesso il reato (art. 98 lett. a CP).
Ciò premesso e ricordato che la difesa ha eccepito lintervenuta prescrizione dellazione penale, occorre determinare il momento in cui ACCU 1 avrebbe distratto il bene pignorato, spossessandosi dal dominio e dalla disposizione su di esso. Il Procuratore Pubblico, nel proprio decreto, ha indicato che i fatti, e meglio la distrazione del bene pignorato a sua mente costituente reato, sono avvenuti nel periodo __________.
Nella propria denuncia 22 giugno 2007 (doc. 1) lLESA 1 non fornisce ragguagli temporali indicando genericamente di aver constatato lalienazione della vettura, pignorata quasi due anni addietro.
La documentazione allincarto fornisce, come detto, indicazioni sul periodo, che ha avuto fine il __________, durante il quale il veicolo è stato immatricolato a nome dellaccusata.
Ne consegue che la distrazione, se tale, è avvenuta tra il __________, giorno del pignoramento, e il __________, giorno dellimmatricolazione a nome di terza, che nulla ha a che fare con laccusata. Questi i limiti temporali su cui, assai presumibilmente, si è basato il Procuratore Pubblico per lindicazione nel decreto daccusa. La più volte citata data del __________ ancora non consente, per ciò sola, di fissare in quel momento leventuale distrazione del bene pignorato, atteso che il veicolo, anche se non più circolante, avrebbe potuto rimanere anche in seguito di proprietà __________, o perlomeno a disposizione dellaccusata.
6. Al dibattimento ACCU 1 ha in buona sostanza ribadito quanto già esposto davanti alla Polizia cantonale (cfr. doc. 23). Per quanto qui dinteresse essa ha ricordato che il veicolo era stato portato - doveva essere estate -presso lautofficina __________ di __________ poiché non funzionava. Ha così allora continuato: A quel tempo il titolare del garage, __________, ci aveva comunicato che non valeva più la pena riparare il veicolo, siccome la riparazione era più alta delle nostre possibilità e del valore del veicolo. Da parte nostra si decideva di lasciare il veicolo presso il garage citato senza richiedere nulla. Preciso che il veicolo era abbastanza malconcio, anche internamente siccome era usato soprattutto per il trasporto dei nostri cani e aveva tanti chilometri al contatore, non ricordo quanti. ADR Sinceramente visto che non abbiamo guadagnato alcun denaro, non abbiamo pensato di riprendere il mezzo meccanico per poi tenerlo a disposizione dellLESA 1 ADR Confermo di non aver ricevuto alcun denaro dal Garage per avergli lasciato il nostro autoveicolo __________. ADR Sinceramente non ho nessuna idea di cosa poi avesse fatto dellautoveicolo il garage __________. Il tutto è stato fatto in buona fede, nel senso che a noi era stato detto che il veicolo non valeva più niente pertanto per noi non ci sarebbe stato alcun problema nel mettere a disposizione il mezzo meccanico allLESA 1.
Laccusata, nel secondo interrogatorio predibattimentale (doc. 23) e ancora in aula ha ricordato come presso lautofficina vi fosse uno scoperto a seguito di una riparazione alla stessa __________ effettuata ad inizio __________.
Come testi in aula sono sfilati il marito __________, il padre __________ e __________, titolare dellomonima autofficina. Del loro dire si riferirà più avanti.
7. Riguardo alla consegna dellauto al garage e al momento in cui questa è avvenuta, listruttoria ha saputo proporre dichiarazioni univoche da coloro che sono stati sentiti, prima davanti alla polizia, poi davanti a questo giudice: il veicolo è stato condotto allautofficina __________ di __________ da ACCU 1 e da suo padre __________ (ignaro che il bene fosse pignorato), pur senza riuscire a determinare chi dei due fosse alla guida, ciò che peraltro non riveste nel caso rilevanza.
Sul momento temporale in cui padre e figlia si sono recati lì, laccusata al dibattimento ha sostenuto che doveva essere estate, visto che avevamo pulito lauto allesterno della casa, particolare ricordato in aula anche dal marito. Sempre al dibattimento __________ ha detto: Per quanto ricordo quel giorno era fine estate-inizio autunno (davanti alla polizia aveva affermato: nellanno __________ forse verso lautunno, cfr. doc. 23), mentre __________ lha situato verso agosto, ma non ne sono sicuro.
8. Difettando laccertamento del momento certo della consegna dellauto a __________, devesi approfondire la questione a sapere se l__________ fosse targata quando condotta per lultima volta in officina. Al riguardo tutti riferiscono che l__________ era a quel momento regolarmente targata. Così in aula __________: Lultima volta che è stata portata in officina l__________, dalla signora ACCU 1 e da suo padre, lauto era targata. Poi al termine della discussione che ho avuto praticamente solo con __________, questi ha tolto le targhe dallauto, che poi è stata stargata da loro. Conferma __________: Quando lauto è stata portata da __________ era targata. Sono quasi sicuro di avere portato personalmente poi le targhe allUfficio della circolazione. Conclude il padre dellaccusata: Lauto a quel momento era targata. Io ho lasciato lauto targata da __________ e non mi sono occupato di stargarla. Penso labbia fatto mio genero.
Anche ACCU 1 ha sostenuto che Quando siamo andati lultima volta da __________ con l__________, questa era targata con le nostre targhe.
Se è vero che i testi non ricordano o persino discordano su chi poi si sia occupato di stargare lauto (comunque non __________, ma qualcuno della famiglia __________), le deposizioni testé riportate conducono a dire che la data della consegna dellauto è precedente o identica a quella - __________ (doc. 11 e relativi allegati) - in cui lauto è stata stargata.
9. Ciò non basta tuttavia per affermare sia intervenuta la prescrizione dellazione penale, essendo trascorsi più di sette anni dai fatti che sarebbero delittuosi. Ancora vanno infatti chiariti due aspetti: la volontà delle parti riguardo la fine dellautovettura e i motivi dellemissione, in data __________ di una fattura intestata al padre dellaccusata da parte dellautofficina __________, che, come accertato e ammesso praticamente da tutti, vantava ancora uno scoperto per precedenti lavori sull__________. Ne potrebbe infatti scaturire una data diversa, posteriore al __________, in cui situare la disposizione (eventuale) del bene pignorato da parte di ACCU 1.
9.1. Qualora infatti nella consegna a __________ dell__________ si intravvedesse la volontà dellaccusata di rimanere, sino ad una (nuova) vendita, proprietaria del bene, non si potrebbe giungere a concludere che essa se ne sia spossessata con tale atto. Occorre in altre parole chiarire se __________ avesse ricevuto compito di (cercare di) vendere lauto rispettivamente se le parti avessero pattuito un prezzo e/o un ricavo per laccusata o, ancora, se questa intendesse, se del caso, riprendere in seguito loggetto.
ACCU 1 ha sostenuto, sia di fronte alla polizia che a questo giudice, che lintenzione era quella di lasciare lauto - i cui costi di riparazione sarebbero stati eccessivi e che era in pessimo stato, anche perché essa veniva utilizzata per il trasporto dei suoi cani - nelle mani di __________, senza pretendere compenso alcuno. Queste le sue parole al dibattimento: Pensavamo io e mio padre di lasciare lì lauto senza più ripararla.( )Non era nostra intenzione vendere lauto a __________ e infatti non abbiamo ricevuto alcunché.
Il teste __________, che accompagnava la figlia in virtù degli ottimi rapporti con il garagista, ha confermato che non si trattava di riparare o vendere il veicolo, siccome ci eravamo resi conto che non valeva più la pena di riparare il mezzo meccanico, come pure venderlo. Dicevo ad __________ di vedere lui di cosa farne del veicolo, se ripararlo o altro, nel senso che se lui lo avrebbe rimesso in funzione, poteva tenere il denaro della vendita del veicolo per i lavori che aveva eseguito. Preciso che io gli ho lasciato il mezzo meccanico senza chiedere alcun denaro, precisamente poteva farne cosa ne voleva. Per conto nostro poteva pure procedere alla sua demolizione (verbale polizia 23 gennaio 2008, doc. 23). In aula egli ha ribadito che si trattava di lasciare la macchina lì.
Il titolare di questultimo - peraltro, in considerazione dei rapporti di parentela degli altri testi con laccusata, lunico ad essere stato sentito con delazione di giuramento - concorda sui termini dellaccordo: __________mi aveva detto che loro quellauto non ladoperavano più e che era intenzione lasciarmela, così che potessi prendere i soldi che erano scoperti, che ammontavano circa a CHF 800.--( ).L__________ era in pessimo stato. E rimasta sul piazzale forse un mese prima che potessi venderla.
Più sfumata e meno circostanziata la posizione di __________ - che tuttavia non ha direttamente partecipato alla consegna e non può quindi riferire sulle ultime, dirette pattuizioni con __________ - che ha indicato che non vi era unidea precisa su cosa fare dellauto, che sarebbe stata lasciata stargata presso il garage __________. __________ non ha tuttavia mai ventilato lipotesi di riprendere il veicolo o godere del profitto di una sua eventuale vendita.
Se ne conclude che la volontà fosse quella di lasciare, persino abbandonare lautovettura a __________ affinché questi potesse ricavarne qualcosa a compensazione del lavoro da lui fatto a suo tempo e mai pagato, senza alcuna intenzione di ricavarne un (ulteriore) guadagno (al di là della compensazione con lo scoperto pendente) o di riprenderla indietro.
9.2. Già si è fatto cenno alla fattura emessa dallautofficina di __________ posteriormente alla consegna dellauto
Agli atti risulta infatti una fattura - n. 2504, per CHF 1'070.-- (all. al doc. 23), di cui CHF 820.-- per lavori __________ e la rimanenza per interventi sulla __________ del padre dellaccusata - datata __________.
In considerazione della data di emissione e dei lavori lì indicati come svolti sull__________, occorre chiarire se tali interventi siano avvenuti posteriormente alla consegna, ciò che potrebbe significare che ancora a quel momento lauto era (tenuta) a disposizione dellaccusata.
Ogni dubbio al riguardo è fugato dalle affermazioni del teste __________, il quale ha dapprima chiarito che la nota era intestata a __________, poiché cliente dellofficina, suo amico, con il quale aveva sempre trattato, con __________, per le prestazioni sullauto dellaccusata: Ricordo che nel __________, sei-otto mesi prima che poi lauto mi venisse lasciata, avevo effettuato sulla stessa riparazioni per un importo di circa CHF 800.--. Non è stata emessa subito la fattura poiché era abitudine che passasse __________ a saldare gli scoperti. In questo caso lo scoperto è rimasto però non saldato. ( ) L__________ era in pessimo stato. E rimasta sul piazzale forse un mese prima che potessi venderla. La fattura ( ) è stata emessa dopo che ho venduto lautovettura. La fattura è stata emessa dopo la vendita proprio per dare atto che con il ricavato della stessa gli scoperti precedenti erano saldati. Sulla stessa, infatti, cè lindicazione: pagato.
__________ al dibattimento ha confermato che nei rapporti con __________ non era abitudine che questi emettesse fatture, poiché di regola venivano da lui saldate in contanti qualche giorno dopo.
La fattura è stata pertanto emessa posteriormente alla vendita dellautovettura, dalla quale __________ aveva ottenuto e trattenuto un ricavo, a chiusura delle pendenze con la famiglia __________. In altre parole, la fattura costituiva il giustificativo contabile per considerare saldata ogni pendenza relativa all__________ e nulla significa(va) quindi riguardo al dominio dellaccusata sulla cosa pignorata.
10. Quanto precede permette di accertare il momento della distrazione (eventuale) del bene nellabbandono dellautovettura, ancora targata, a __________. Da quel momento laccusata si è disinteressata e il veicolo non era più nella sua disposizione.ACCU 1hainsomma abbandonato la proprietà - e la disposizione
- del veicolo in quel momento, a favore di terzi. Nulla allincarto mostra il contrario. Essa, se ha disposto del bene pignorato, lo ha quindi fatto in quelloccasione.
Sapendo che l__________ era ancora targata e immatricolata al __________ che le targhe sono state depositate il giorno stesso o qualche giorno dopo la consegna della stessa a __________, quel momento va determinato al più tardi proprio nel __________
Ciò risulta peraltro corroborato dalle indicazioni temporali fornite dai testi e dallaccusata (cfr. consid. 7).
11.La prescrizionedellazione penale riveste un carattere giuridico materiale che pone termine al diritto dello Stato di perseguire e condannare. Se data la prescrizione, quindi, ne deve seguire un giudizio di proscioglimento (TF 2 ottobre 2002, inc. 1P.258/2002 consid. 3 segg.; CARP 25 giugno 2012, inc. 17.2012.10, consid. 3.2. e rif. ivi citati).
Essendo trascorsi più di sette anni lazione penale è prescritta (art. 97 cpv. 1 lett. c in rel. con lart. 169 CP) e devessere pronunciato il proscioglimento di ACCU 1.
Ciò comporta che non devesi esaminare oltre ladempimento dei presupposti del reato di cui allart. 169 CP.
12. Tasse e spese vanno poste a carico dello Stato, che dovrà farsi inoltre carico di ripetibili a favore dellaccusata, la quale ha fatto legittimamente capo allassistenza di un legale (ancora) al dibattimento, ritenuto che dal solo decreto daccusa non poteva evincersi che lazione penale fosse a questo momento già prescritta.
Limporto dovuto a tal titolo va equamente fissato in CHF 1'000.--, considerando, a CHF/h 250.-- + IVA, le due ore abbondanti di presenza attiva in aula e poco meno di unora e mezza per la preparazione del dibattimento, compreso il colloquio preventivo con la cliente.
P.q.m.,
visti gli artt. 1, 97 cpv. 1 lett. c, 169 CP; 9, 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti,
proscioglieACCU 1ACCU 1
dallimputazione di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale (art. 169 CP) per quanto indicato nel decreto di accusa a suo carico;
caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà allaccusata la somma di CHF 1'000.- (mille) a titolo di ripetibili;
avvertitele parti che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a:
ACCU 1
.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 700.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 60.- testi
CHF 910.-totale
Avvertenza:la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta dappello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dellart. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.