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10.2008.149

Parlare con terze persone e rendere sospetto qualcuno di aver rubato qualcosa

Ticino · 2008-11-06 · Italiano TI
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Sachverhalt

che potevano nuocere alla sua reputazione e meglio dichiarando che la stessa “avrebbe rubato l'anello di sua madre e lo avrebbe poi rivenduto in un non meglio precisato negozio di Lugano”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1285/2008 di data 7 aprile 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 120.- (centoventi), corrispondente a 2 (due) aliquote da fr. 60.- (sessanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 100.- (cento con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 aprile 2008 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 6 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

1.1.  Ha agito in buona fede?

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1285/2008 del 7 aprile 2008.

caricale spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'000.- (mille) per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.150.00totale

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di fr. 120.- (centoventi), corrispondente a 2 (due) aliquote da fr. 60.- (sessanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

E. 2 Alla multa di fr. 100.- (cento con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 aprile 2008 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 6 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

1.1.  Ha agito in buona fede?

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1285/2008 del

E. 7 aprile 2008.

caricale spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'000.- (mille) per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.150.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.149

DA 1285/2008

Bellinzona

6 novembre 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1prima gerente

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di         diffamazione,

per avere, a __________ in data 13 agosto 2007, comunicando con un terzo e meglio con __________, reso sospetta CIVI 1, assistente di cura presso la Casa per anziani di __________, di fatti che potevano nuocere alla sua reputazione e meglio dichiarando che la stessa “avrebbe rubato l'anello di sua madre e lo avrebbe poi rivenduto in un non meglio precisato negozio di Lugano”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1285/2008 di data 7 aprile 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 120.- (centoventi), corrispondente a 2 (due) aliquote da fr. 60.- (sessanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 100.- (cento con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 aprile 2008 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 6 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

1.1.  Ha agito in buona fede?

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1285/2008 del 7 aprile 2008.

caricale spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'000.- (mille) per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.150.00totale