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10.2008.138

Minacciare qualcuno di togliergli la vita con un coltello in mano, strattonandolo e tirandogli i capelli

Ticino · 2008-09-10 · Italiano TI
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Incarto n.10.2008.138

DA 1006/2008

Bellinzona

10 settembre 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

revenuto colpevole di     1.   minaccia,

per avere, a __________, il 26 dicembre 2007, usando grave minaccia, segnatamente minacciandola con un coltello puntato verso la sua persona e dicendole che avrebbe potuto toglierle la vita quando voleva, incusso timore e spavento a LESA 1;

2.   vie di fatto,

per avere, a __________, il 26 dicembre 2007, commesso vie di fatto contro LESA 1 prendendole e tirandole i capelli, rispettivamente strattonandola;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art.180 e 126 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1006/2008 di data 17 marzo 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena detentiva di 20 (venti) giorni da scontare (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) l’una decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 31 marzo 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 10 settembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 27 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata che la pena sia quella del lavoro di pubblica utilità;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  minaccia

1.2.  vie di fatto

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 37, 42, 47, 106, 107, 126, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di minaccia e di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1006/2008 del 17 marzo 2008.

condanna                         ACCU 1

1.  al lavoro di pubblica utilità di 80 (ottanta) ore;

1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2.  la multa è sostituita in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 CP con 8 (otto) ore di lavoro di pubblica utilità.

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revocail beneficio della sospensione condizionale della pena di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.400.00totale