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10.2008.123

Urtare e far cadere un pedone sul marciapiede compiendo una manovra di retromarcia

Ticino · 2009-03-09 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di  fr. 3’100.- (tremilacento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 310.- (trecentodieci); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di  (2) anni.
  2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain  2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 460.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. La giudice:                                                                               Il segretario: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                       500.-          multa fr.                       200.-          tassa di giustizia fr.                       150.-          spese giudiziarie fr.                       110.-          testi fr.                      960.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.123

DA 888/2008

Bellinzona

9 marzo 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice supplente della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

(DI 1)

prevenuto colpevole di         lesioni colpose gravi,

per avere, a __________, il __________, alla guida dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di retromarcia da una strada privata per immettersi su una principale passando sul marciapiede, non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1,, urtandola e facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP [recte 125 cpv. 2 CP];

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 marzo 2008 n. 888/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.- duemilaquattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 240.- (duecentoquaranta) (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

ed inoltre                           4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2008;

indetto                               il dibattimento 9 marzo 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  È ACCU 1,, autore colpevole di:

lesioni colpose gravi,

per avere,

a, il __________, alla guida dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di retromarcia da una strada privata per immettersi su una principale passando sul marciapiede, non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1, __________, urtandola e facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;

2.  In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 125 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 888/2008 del 3 marzo 2008.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di fr. 3’100.- (tremilacento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 310.- (trecentodieci);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di  (2) anni.

2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain  2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 460.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       500.-          multa

fr.                       200.-          tassa di giustizia

fr.                       150.-          spese giudiziarie

fr.                       110.- testi

fr.                      960.-totale