Dispositiv
- È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico?
- In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
- A chi vanno caricate le tasse e le spese? DichiaraACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico. CondannaACCU 1
- Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00. Le partisono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia. Il condannatoè stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.111
DA 973/2008
Bellinzona
28 luglio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo dicembre __________ / 12 febbraio __________, consumato personalmente almeno 5,5 grammi di cocaina;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 19a LStup;
perseguito con decreto daccusa del 12 marzo 2008 n. 973/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr.300.00(trecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni3(tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2008;
indetto il dibattimento 28 luglio 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 giugno 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
DichiaraACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
CondannaACCU 1
1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
Le partisono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Il condannatoè stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto;
Servizio giuridico, Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr.500.-- totale