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10.2008.111

Consumare personalmente almeno 5,5 grammi di cocaina

Ticino · 2008-07-28 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
  2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
  3. A chi vanno caricate le tasse e le spese? DichiaraACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico. CondannaACCU 1
  4. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
  5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00. Le partisono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia. Il condannatoè stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2008.111

DA 973/2008

Bellinzona

28 luglio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Joyce Genazzi per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo dicembre  __________ / 12 febbraio __________, consumato personalmente almeno 5,5 grammi di cocaina;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 marzo 2008 n. 973/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr.300.00(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni3(tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2008;

indetto                               il dibattimento 28 luglio 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 giugno 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.  È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.  A chi vanno caricate le tasse e le spese?

DichiaraACCU 1

autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

CondannaACCU 1

1.  Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

Le partisono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Il condannatoè stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto;

Servizio giuridico, Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                    300.--            multa

100.--            tassa di giustizia

fr.                    100.--            spese giudiziarie

fr.500.--            totale