Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.109
DA 45/2008
Bellinzona
4 agosto 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, il __________, pubblicato sui quotidiani il Corriere del Ticino e il Giornale del Popolo, in risposta ad un precedente articolo apparso sul Corriere del Ticino il __________ uno scritto dal seguente tenore:
A questo punto, conoscendo questi fatti, si chiederà come mai allora nessuno impedisce alla __________ di effettuare le sue corse quotidiane, si chiederà perché la città di Lugano tollera e perché la polizia non interviene () Cosa conclude se le dico che lamministratore unico della __________ è il presidente della sezione luganese del partito __________?... ,
quindi insinuando che CIVI 1 abbia cercato di trarre abusivamente vantaggio personale dalla propria carica politica, ossia comunicando con terzi, reso sospetto di condotta disonorevole una persona;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 173 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 25 febbraio 2008 n. 45/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere da fr. 120.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 360.--.
E' concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPPT).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dallaccusato;
indetto il dibattimento 4 agosto 2008, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allesame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale postula la conferma integrale del decreto daccusa ed un risarcimento simbolico di fr. 1.--;
sentito il difensore, il quale ritenendo che non siano adempiti i presupposti del reato di diffamazione, chiede il proscioglimento del suo assistito, protestando tasse, spese e ripetibili, e la reiezione della richiesta di risarcimento formulata dalla parte civile. In via subordinata, egli postula il proscioglimento in virtù della sua buona fede;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di
diffamazione, art. 173 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 45/2008 del 25 febbraio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 360.-- (trecentosessanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
prende attoche nel decreto daccusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione, per cui respinge la richiesta di risarcimento avanzata in data odierna;
respingela richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr.700.00totale