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10.2008.109

Insinuare che una persona abbia cercato di trarre abusivamente vantaggio personale dalla propria carica politica

Ticino · 2008-08-04 · Italiano TI
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Incarto n.10.2008.109

DA 45/2008

Bellinzona

4 agosto 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         diffamazione,

per avere, il __________, pubblicato sui quotidiani “il Corriere del Ticino” e “il Giornale del Popolo”, in risposta ad un precedente articolo apparso sul “Corriere del Ticino” il __________ uno scritto dal seguente tenore:

“… A questo punto, conoscendo questi fatti, si chiederà come mai allora nessuno impedisce alla __________ di effettuare le sue corse quotidiane, si chiederà perché la città di Lugano tollera e perché la polizia non interviene () Cosa conclude se le dico che l’amministratore unico della __________ è il presidente della sezione luganese del partito __________?...…”,

quindi insinuando che CIVI 1 abbia cercato di trarre abusivamente vantaggio personale dalla propria carica politica, ossia comunicando con terzi, reso sospetto di condotta disonorevole una persona;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 febbraio 2008 n. 45/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere da fr. 120.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 360.--.

E' concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPPT).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 4 agosto 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale postula la conferma integrale del decreto d’accusa ed un risarcimento simbolico di fr. 1.--;

sentito                               il difensore, il quale ritenendo che non siano adempiti i presupposti del reato di diffamazione, chiede il proscioglimento del suo assistito, protestando tasse, spese e ripetibili, e la reiezione della richiesta di risarcimento formulata dalla parte civile. In via subordinata, egli postula il proscioglimento in virtù della sua buona fede;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di

diffamazione, art. 173 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 45/2008 del 25 febbraio 2008;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 360.-- (trecentosessanta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende attoche nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione, per cui respinge la richiesta di risarcimento avanzata in data odierna;

respingela richiesta di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.300.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.700.00totale