Sachverhalt
avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS;
perseguito con decreto daccusa n. DA 479/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 120.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.00;L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.2. Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 21 luglio 2008, al quale ha presenziato laccusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisiti agli atti di causa i documenti relativi al modello esatto del motoveicolo Ducati __________, nero, di cui laccusato risulta detentore, così come una fotografia del modello di motocicletta in questione oltre che le fotografie della stessa prodotte dallaccusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È laccusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale devessere la pena?
3. Leventuale pena può essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha validamente chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso, ritenuto che con decisione del 6 agosto 2008, ora cresciuta in giudicato, la CCRP del Tribunale dAppello ha respinto il ricorso (recte: istanza di restituzione in intero) formulato dallaccusato il 31.7./4.8.2008;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 479/2008 del 3 marzo 2008;
condanna ACCU 1
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 120.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.00;L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.2. Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 21 luglio 2008, al quale ha presenziato laccusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisiti agli atti di causa i documenti relativi al modello esatto del motoveicolo Ducati __________, nero, di cui laccusato risulta detentore, così come una fotografia del modello di motocicletta in questione oltre che le fotografie della stessa prodotte dallaccusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È laccusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale devessere la pena?
3. Leventuale pena può essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha validamente chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso, ritenuto che con decisione del 6 agosto 2008, ora cresciuta in giudicato, la CCRP del Tribunale dAppello ha respinto il ricorso (recte: istanza di restituzione in intero) formulato dallaccusato il 31.7./4.8.2008;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 479/2008 del 3 marzo 2008;
condanna ACCU 1
E. 2 Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
E. 4 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 21 luglio
2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore
pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
acquisiti agli
atti di causa i documenti relativi al modello esatto del motoveicolo Ducati __________,
nero, di cui l’accusato risulta detentore, così come una fotografia del modello
di motocicletta in questione oltre che le fotografie della stessa prodotte
dall’accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione?
2. In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena può essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. A chi devono essere caricate le
tasse e le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha validamente chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP
la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di
ricorso, ritenuto che con decisione del 6 agosto 2008, ora cresciuta in
giudicato, la CCRP del Tribunale d’Appello ha respinto il ricorso (recte:
istanza di restituzione in intero) formulato dall’accusato il 31.7./4.8.2008;
visti gli
art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara
ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 479/2008 del 3 marzo 2008;
condanna ACCU 1
Dispositiv
- alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 1'200.-- (milleduecento); § lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 500.-- (cinquecento); § in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--. Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.500.-- multa fr. 150.-- tassa di giustizia fr. 150.-- spese giudiziarie fr.800.-- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2008.106
DA 479/2008
Bellinzona
21 luglio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Ducati targato __________ alla velocità di 75 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
fatti avvenuti il __________ a __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS;
perseguito con decreto daccusa n. DA 479/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 120.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.00;L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.2. Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 21 luglio 2008, al quale ha presenziato laccusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisiti agli atti di causa i documenti relativi al modello esatto del motoveicolo Ducati __________, nero, di cui laccusato risulta detentore, così come una fotografia del modello di motocicletta in questione oltre che le fotografie della stessa prodotte dallaccusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È laccusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale devessere la pena?
3. Leventuale pena può essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. A chi devono essere caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha validamente chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso, ritenuto che con decisione del 6 agosto 2008, ora cresciuta in giudicato, la CCRP del Tribunale dAppello ha respinto il ricorso (recte: istanza di restituzione in intero) formulato dallaccusato il 31.7./4.8.2008;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 479/2008 del 3 marzo 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 1'200.-- (milleduecento);
§ lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr.800.-- totale