opencaselaw.ch

10.2008.104

Circolare ad una velocità di 77 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h

Ticino · 2008-08-18 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 834/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 140.—

(centoquaranta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'400.—

(millequattrocento). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 marzo 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 18 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede una riduzione della pena alla luce delle circostanze (stato di necessità) del reato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.     L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 834/2008 del 3 marzo 2008.

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 834/2008 del 3 marzo 2008.

condanna                         ACCU

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento). vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 marzo 2008 dall'accusato; indetto                               il dibattimento 18 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               il difensore, il quale chiede una riduzione della pena alla luce delle circostanze (stato di necessità) del reato; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.     L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese? letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; dichiara ACCU 1 autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 834/2008 del 3 marzo 2008. condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 9 (nove) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta), per un totale di fr.  1'260.-- (millecentoventi); §.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
  2. alla multa di fr. 500.--(cinquecento); §.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain  5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.500.00multa fr.                       200.00       tassa di giustizia fr.                       200.00       spese giudiziarie fr.900.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2008.104

DA 834/2008

Bellinzona

18 agosto 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1,)

prevenuto colpevole di        infrazione grave alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con l'autofurgone Nissan targato __________ alla velocità di 77 Km/__________ (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 834/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 140.—

(centoquaranta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'400.—

(millequattrocento). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 marzo 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 18 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede una riduzione della pena alla luce delle circostanze (stato di necessità) del reato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.     L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 834/2008 del 3 marzo 2008.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 9 (nove) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta), per un totale di fr.  1'260.-- (millecentoventi);

§.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  alla multa di fr. 500.--(cinquecento);

§.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain  5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.500.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.900.00totale