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10.2008.100

Colpire con degli schiaffi la moglie

Ticino · 2008-07-03 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla multa di fr. 200,- (duecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200,- (duecento). Comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale. Avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia. Avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e,                                      in caso di crescita in giudicato, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2008.100

DA 875/2008

Bellinzona

3 luglio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Valentina G. Marzorati Benedick in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole divie di fatto

per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto contro la moglie __________ colpendola con degli schiaffi;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 875/2008 del 29 febbraio 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. alla multa di fr. 200,- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50,- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50,- (cinquanta).

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 1 marzo 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 3 luglio 2008, al quale l’imputato non ha fatto atto di comparsa nonostante fosse stato regolarmente convocato mediante raccomandata del 18/20 giugno 2008, notificata il 23 giugno 2008. La teste __________, allo stesso modo, non si è presentata sebbene regolarmente citata con citazione del 19/20 giugno 2008 anch’essa notificata il 23 giugno 2008. Il Procuratore Pubblico AINQ 1,, invece, con lettera del 23 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato.

Proceduto                         nelle forme contumaciali giusta l’art. 277 CPP;

data                                 lettura del decreto d'accusa;

acquisiti                             gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura penale;

il giudice                            ordina l’annullamento della prova testimoniale vista l’assenza della teste.

Posti                                a giudizio i seguenti quesiti,

1. è ACCU 1,, colpevole del reato di vie di fatto,

per avere,

a __________ in data __________, commesso vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola con degli schiaffi?

2. In caso di risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?

3. Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso.

Visti                                  gli art. 126 cpv. 1, 12 e segg., 47, 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1,

autore colpevole del reato di vie di fatto pervisto dall’art. 126 cpv. 1 CP,

per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola con degli schiaffi;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200,- (duecento);

1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200,- (duecento).

Comunicache la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.

Avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e,                                      in caso di crescita in giudicato,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

fr.                           200,-          multa

fr.                            100,-          tassa di giustizia

fr.                            100,-          spese giudiziarie

fr.                           400,-totale