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10.2007.99

Dare una lieve spinta ad una persona appoggiandole le mani sul petto

Ticino · 2007-10-02 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

E. 3 La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2007 dal difensore; indetto                               il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               il difensore, il quale rilevando il contesto in cui si sono svolti i fatti chiede il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli elementi costitutivi del reato di vie di fatto, trattandosi al massimo di una lieve spinta non punibile; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall’accusa di: vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 402/2007 del 26 febbraio 2007; carica la tassa e le spese allo Stato; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 Il segretario: Distinta spese                    a carico dello Stato fr.                       200.00       tassa di giustizia fr.                       300.00       spese giudiziarie fr. 500.00 totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2007.99

DA 402/2007

Bellinzona

2 ottobre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         vie di fatto,

per avere, in data 25 maggio 2006, all’interno della discoteca __________ di __________, appoggiandogli le mani sul petto e spintonandolo, commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 126 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 febbraio 2007 n. 402/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2007 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale rilevando il contesto in cui si sono svolti i fatti chiede il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli elementi costitutivi del reato di vie di fatto, trattandosi al massimo di una lieve spinta non punibile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

3.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 402/2007 del 26 febbraio 2007;

caricala tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.500.00totale