Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 CIVI 1
E. 2 e CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2007 dallaccusata;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale hanno partecipato laccusata e le parti civili, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed allesame delle parti civili;
sentita la parte civile CIVI 2, la quale chiede la conferma integrale del decreto daccusa;
sentita la parte civile CIVI 1, la quale chiede la conferma integrale del decreto daccusa;
sentita da ultima l'accusata, la quale non contesta di aver colpito ed ingiuriato CIVI 2, ma nega decisamente daver sferrato un pugno a CIVI 1;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 123 cifra 1, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
2. ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 15 dicembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 293/2007 del 12 febbraio 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
prende attoche nel decreto daccusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.650.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto n.10.2007.92
DA 293/2007
Bellinzona
2 ottobre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, in data 15 dicembre 2006 a __________, presso la discoteca __________, colpendo dapprima CIVI 2 con uno schiaffo e un pugno al volto e successivamente CIVI 1 con un pugno al volto, cagionato loro le lesioni attestate nei certificati medici agli atti;
2. ingiuria,
per avere, in data 15 dicembre 2006, a __________, presso la discoteca __________, apostrofandola diputtana,offeso l onore di CIVI 2;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 CPS, art. 177 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto daccusa del 12 febbraio 2007 n. 293/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 2 e CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2007 dallaccusata;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale hanno partecipato laccusata e le parti civili, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed allesame delle parti civili;
sentita la parte civile CIVI 2, la quale chiede la conferma integrale del decreto daccusa;
sentita la parte civile CIVI 1, la quale chiede la conferma integrale del decreto daccusa;
sentita da ultima l'accusata, la quale non contesta di aver colpito ed ingiuriato CIVI 2, ma nega decisamente daver sferrato un pugno a CIVI 1;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 123 cifra 1, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,
2. ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________ il 15 dicembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 293/2007 del 12 febbraio 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);
1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
prende attoche nel decreto daccusa le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.650.00totale