Dispositiv
- ingiuria, art. 177 CPS,
- minaccia, art. 180 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 329/2007 del 12 febbraio 2007; caricala tassa e le spese allo Stato; respingele pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2007.88
DA 329/2007
Bellinzona
4 ottobre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, il 4 settembre 2006, a __________, tacciando LESA 1 di puttana troiaoffeso il di lei onore;
2. minaccia,
per avere, in data 4 settembre 2006, __________, usando grave minaccia incusso timore o spavento a LESA 1 e in specie asserendo telefonicamente che gliela avrebbe fatta pagare;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177, 180 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 12 febbraio 2007 n. 329/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 960.-- (novecentosessanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquoteda fr. 60.-- (sessanta), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 16 (sedici) giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 4 ottobre 2007, al quale hanno partecipato laccusato ed il suo difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, nonché il Sostituto procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, allesame della parte civile e allaudizione del teste;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale postula lintegrale conferma del decreto daccusa;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto daccusa, oltre alla condanna dellaccusato al pagamento di un indennizzo per torto morale di fr. 400.-- e di fr. 1300.-- quale risarcimento per le spese legali;
sentito il difensore, il quale postula lassoluzione del proprio assistito, contestando in ogni caso le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Ingiuria,
4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 giorni di arresto e di 15 giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti il 27 ottobre 2004, rispettivamente il 6 febbraio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglieACCU1
dallaccusa di:
1. ingiuria, art. 177 CPS,
2. minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 329/2007 del 12 febbraio 2007;
caricala tassa e le spese allo Stato;
respingele pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.300.00totale