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10.2007.88

Offendere l'onore della ex-moglie con gli epiteti quali puttana e troia e minacciarla di fargliela pagare

Ticino · 2007-10-04 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. ingiuria, art. 177 CPS,
  2. minaccia, art. 180 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 329/2007 del 12 febbraio 2007; caricala tassa e le spese allo Stato; respingele pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2007.88

DA 329/2007

Bellinzona

4 ottobre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  ingiuria,

per avere, il 4 settembre 2006, a __________, tacciando LESA 1 di “puttana troia”offeso il di lei onore;

2.  minaccia,

per avere, in data 4 settembre 2006, __________, usando grave minaccia incusso timore o spavento a LESA 1 e in specie asserendo telefonicamente che gliela avrebbe fatta pagare;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 177, 180 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 febbraio 2007 n. 329/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di fr. 960.-- (novecentosessanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquoteda fr. 60.-- (sessanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 16 (sedici) giorni (art. 34 e 36 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2007 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 4 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, nonché il Sostituto procuratore pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte civile e all’audizione del teste;

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale postula l’integrale conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa, oltre alla condanna dell’accusato al pagamento di un indennizzo per torto morale di fr. 400.-- e di fr. 1’300.-- quale risarcimento per le spese legali;

sentito                               il difensore, il quale postula l’assoluzione del proprio assistito, contestando in ogni caso le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Ingiuria,

4.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 giorni di arresto e di 15 giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti il 27 ottobre 2004, rispettivamente il 6 febbraio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU1

dall’accusa di:

1.  ingiuria, art. 177 CPS,

2.  minaccia, art. 180 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 329/2007 del 12 febbraio 2007;

caricala tassa e le spese allo Stato;

respingele pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.300.00totale