Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 CIVI 1
E. 2 patr. da: PR 1
E. 2.1 in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 3 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordinaquale norma di condotta nel periodo di prova di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, il divieto di accesso in Svizzera alle piste di ghiaccio, agli stadi di calcio, così come agli spazi adiacenti nel raggio di 1000 metri, in occasione di incontri, amichevoli o ufficiali, internazionali o fra squadre di National League (A e B), oppure fra squadre di Swiss Football League (Super League e Challenge League) (art. 44 cpv. 2 CPS);
respingela richiesta di parte civile;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale di polizia, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.800.00totale
E. 3 del valore di fr. 480.--;
5. minaccia,
per avere, a __________, e __________, il 23 novembre 2005, inviandogli almeno 3 messaggi SMS contenenti velate minacce, incusso spavento e timore ad CIVI 3;
6. ingiuria,
per avere, nelle medesime circostante di cui sub 5, oltre alle minacce di cui sopra, apostrofandolo di bastardo, stronzo, cazzetto e infame, offeso lonore di CIVI 3;
7. ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e altre località del Cantone, nel periodo da luglio 2005 al 20 dicembre 2006, ripetutamente consumato stupefacenti nella misura di
E. 8 g. di marijuana, 2.5 g. di hascish, 1 g. di eroina e 45 pastiglie di ketalgine, il tutto usato per proprio personale consumo;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 133 cpv. 1, 126 cpv. 1, 181, 144 cpv. 1, 180 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS, 19a LStup, richiamati gli art. 43 e 44 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 5 febbraio 2007 n. 271/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 40.-- (quaranta).
L'esecuzione della pena pecuniaria, limitatamente a fr. 1200.-- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 40.-- (quaranta), viene sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 43 CPS).
La pena pecuniaria di fr. 1200.- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) deve essere pagata, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. Nel periodo di prova di cui sub 1, all'accusato è vietato l'accesso alle piste di ghiaccio quando si tengono incontri internazionali o nazionali di Lega Nazionale A e di Lega Nazionale B, come pure agli stadi di calcio, quando si tengono incontri internazionali, di super league o di challenge league così come agli spazi adiacenti siti nel raggio di 1000 metri (art. 44 cpv. 2 CPS)
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale è sarà eliminata trascorso il periodo fissato dallart. 369CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2007 dallaccusato;
indetto il dibattimento 15 gennaio 2008, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, ed il Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
rilevato che il Procuratore Pubblico, preliminarmente, ha dichiarato di rinunciare al perseguimento dellimputato per il reato di coazione. Il relativo capo dimputazione è pertanto stato dichiarato decaduto;
prospettata allaccusato, su richiesta della difesa, leventuale derubricazione del reato di danneggiamento in reato di lieve entità ai sensi dellart. 172ter CPS;
proceduto all'interrogatorio dellaccusato e allaudizione del teste;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e sottopone al giudice le pretese della parte civile CIVI 2, così come richiesto dal suo patrocinatore;
sentito il difensore, il quale chiede lassoluzione da tutti i capi dimputazione, ad eccezione del reato di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, che non contesta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Rissa,
1.2. Vie di fatto,
1.3. Danneggiamento, eventualmente reato di poca entità,
1.4. Minaccia,
1.5. Ingiuria,
1.6. Ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale delleventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere ordinata una norma di condotta, e, se sì, quale e a quali condizioni?
5. Può essere accolta la richiesta della parte civile CIVI 2?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 segg., 133 cpv. 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 172ter, 180 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. rissa, art. 133 CPS,
2. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
3. ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti n. 1, 2 e 7 del decreto di accusa n. 271/2007 del 5 febbraio 2007;
e lo prosciogliedallaccusa di:
1. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
2. minaccia, art. 180 CPS,
3. ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti descritti ai punti 4, 5 e 6 del summenzionato decreto;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1200.-- (milleduecento);
1.1. Lesecuzione della pena pecuniaria viene sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 43 CPS);
2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
Dispositiv
- CIVI 1
- CIVI 2 2 patr. da: PR 1
- CIVI 3 Incarto n.10.2007.85 DA 271/2007 Bellinzona 15 gennaio 2008 Sentenza In nomedella Repubblica e CantoneTicino Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare ACCU 1, difeso da: DI 1 prevenuto colpevole di 1. rissa, per avere, ad __________, il 5 novembre 2005, al termine dellincontro di disco su ghiaccio tra CIVI 1 e lHC __________, intervenendo attivamente negli scontri tra gli opposti gruppi di tifosi, lanciando verso il gruppo luganese anche lasta di una bandiera, finendo poi a terra perché spintonato e colpito a sua volta, partecipato ad una rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento di alcune persone;
- vie di fatto, per avere, a __________, il 29 ottobre 2006, dandole uno schiaffo e afferrandola per il collo, spintonandola con forza facendola cadere allindietro e picchiare il capo contro la parete del locale, commesso vie di fatto contro CIVI 2;
- coazione, per avere, nelle circostanze di cui sopra, immobilizzandola sul letto tenendola per i polsi e salendole sopra a cavalcioni, premendole un cuscino sulla faccia impedendole così di lasciare il locale dove si trovavano, intralciato con violenza la libertà dagire di CIVI 2;
- danneggiamento, per avere, a __________, il 23 novembre 2006, scaraventandoli con forza contro il muro rompendoli, intenzionalmente deteriorato la Playstation e un lettore DVD portatile di CIVI 3 del valore di fr. 480.--;
- minaccia, per avere, a __________, e __________, il 23 novembre 2005, inviandogli almeno 3 messaggi SMS contenenti velate minacce, incusso spavento e timore ad CIVI 3;
- ingiuria, per avere, nelle medesime circostante di cui sub 5, oltre alle minacce di cui sopra, apostrofandolo di bastardo, stronzo, cazzetto e infame, offeso lonore di CIVI 3;
- ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________ e altre località del Cantone, nel periodo da luglio 2005 al 20 dicembre 2006, ripetutamente consumato stupefacenti nella misura di 8 g. di marijuana, 2.5 g. di hascish, 1 g. di eroina e 45 pastiglie di ketalgine, il tutto usato per proprio personale consumo; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo; reati previsti dagli art. 133 cpv. 1, 126 cpv. 1, 181, 144 cpv. 1, 180 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS, 19a LStup, richiamati gli art. 43 e 44 cpv. 2 CPS; perseguito con decreto daccusa del 5 febbraio 2007 n. 271/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
- Alla pena pecuniaria di fr. 2400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 40.-- (quaranta). L'esecuzione della pena pecuniaria, limitatamente a fr. 1200.-- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 40.-- (quaranta), viene sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 43 CPS). La pena pecuniaria di fr. 1200.- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) deve essere pagata, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 34 e 36 CPS).
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
- Nel periodo di prova di cui sub 1, all'accusato è vietato l'accesso alle piste di ghiaccio quando si tengono incontri internazionali o nazionali di Lega Nazionale A e di Lega Nazionale B, come pure agli stadi di calcio, quando si tengono incontri internazionali, di super league o di challenge league così come agli spazi adiacenti siti nel raggio di 1000 metri (art. 44 cpv. 2 CPS)
- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale è sarà eliminata trascorso il periodo fissato dallart. 369CPS; vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2007 dallaccusato; indetto il dibattimento 15 gennaio 2008, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, ed il Procuratore Pubblico; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa; rilevato che il Procuratore Pubblico, preliminarmente, ha dichiarato di rinunciare al perseguimento dellimputato per il reato di coazione. Il relativo capo dimputazione è pertanto stato dichiarato decaduto; prospettata allaccusato, su richiesta della difesa, leventuale derubricazione del reato di danneggiamento in reato di lieve entità ai sensi dellart. 172ter CPS; proceduto all'interrogatorio dellaccusato e allaudizione del teste; sentito il Procuratore Pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e sottopone al giudice le pretese della parte civile CIVI 2, così come richiesto dal suo patrocinatore; sentito il difensore, il quale chiede lassoluzione da tutti i capi dimputazione, ad eccezione del reato di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, che non contesta; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti:
- Limputato è autore colpevole di: 1.1. Rissa, 1.2. Vie di fatto, 1.3. Danneggiamento, eventualmente reato di poca entità, 1.4. Minaccia, 1.5. Ingiuria, 1.6. Ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
- In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
- L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale delleventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
- Deve essere ordinata una norma di condotta, e, se sì, quale e a quali condizioni?
- Può essere accolta la richiesta della parte civile CIVI 2?
- A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 42 segg., 133 cpv. 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 172ter, 180 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autore colpevole di:
- rissa, art. 133 CPS,
- vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
- ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti n. 1, 2 e 7 del decreto di accusa n. 271/2007 del 5 febbraio 2007; e lo prosciogliedallaccusa di:
- danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
- minaccia, art. 180 CPS,
- ingiuria, art. 177 CPS, per i fatti descritti ai punti 4, 5 e 6 del summenzionato decreto; condanna ACCU 1
- alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1200.-- (milleduecento); 1.1. Lesecuzione della pena pecuniaria viene sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 43 CPS);
- alla multa di fr. 300.- (trecento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 3 CPS);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--; ordinaquale norma di condotta nel periodo di prova di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, il divieto di accesso in Svizzera alle piste di ghiaccio, agli stadi di calcio, così come agli spazi adiacenti nel raggio di 1000 metri, in occasione di incontri, amichevoli o ufficiali, internazionali o fra squadre di National League (A e B), oppure fra squadre di Swiss Football League (Super League e Challenge League) (art. 44 cpv. 2 CPS); respingela richiesta di parte civile; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. CIVI 1
2. CIVI 2
2 patr. da: PR 1
3. CIVI 3
Incarto n.10.2007.85
DA 271/2007
Bellinzona
15 gennaio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. rissa,
per avere, ad __________, il 5 novembre 2005, al termine dellincontro di disco su ghiaccio tra CIVI 1 e lHC __________, intervenendo attivamente negli scontri tra gli opposti gruppi di tifosi, lanciando verso il gruppo luganese anche lasta di una bandiera, finendo poi a terra perché spintonato e colpito a sua volta, partecipato ad una rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento di alcune persone;
2. vie di fatto,
per avere, a __________, il 29 ottobre 2006, dandole uno schiaffo e afferrandola per il collo, spintonandola con forza facendola cadere allindietro e picchiare il capo contro la parete del locale, commesso vie di fatto contro CIVI 2;
3. coazione,
per avere, nelle circostanze di cui sopra, immobilizzandola sul letto tenendola per i polsi e salendole sopra a cavalcioni, premendole un cuscino sulla faccia impedendole così di lasciare il locale dove si trovavano, intralciato con violenza la libertà dagire di CIVI 2;
4. danneggiamento,
per avere, a __________, il 23 novembre 2006, scaraventandoli con forza contro il muro rompendoli, intenzionalmente deteriorato la Playstation e un lettore DVD portatile di CIVI 3 del valore di fr. 480.--;
5. minaccia,
per avere, a __________, e __________, il 23 novembre 2005, inviandogli almeno 3 messaggi SMS contenenti velate minacce, incusso spavento e timore ad CIVI 3;
6. ingiuria,
per avere, nelle medesime circostante di cui sub 5, oltre alle minacce di cui sopra, apostrofandolo di bastardo, stronzo, cazzetto e infame, offeso lonore di CIVI 3;
7. ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e altre località del Cantone, nel periodo da luglio 2005 al 20 dicembre 2006, ripetutamente consumato stupefacenti nella misura di 8 g. di marijuana, 2.5 g. di hascish, 1 g. di eroina e 45 pastiglie di ketalgine, il tutto usato per proprio personale consumo;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 133 cpv. 1, 126 cpv. 1, 181, 144 cpv. 1, 180 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS, 19a LStup, richiamati gli art. 43 e 44 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 5 febbraio 2007 n. 271/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 40.-- (quaranta).
L'esecuzione della pena pecuniaria, limitatamente a fr. 1200.-- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 40.-- (quaranta), viene sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 43 CPS).
La pena pecuniaria di fr. 1200.- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) deve essere pagata, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. Nel periodo di prova di cui sub 1, all'accusato è vietato l'accesso alle piste di ghiaccio quando si tengono incontri internazionali o nazionali di Lega Nazionale A e di Lega Nazionale B, come pure agli stadi di calcio, quando si tengono incontri internazionali, di super league o di challenge league così come agli spazi adiacenti siti nel raggio di 1000 metri (art. 44 cpv. 2 CPS)
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale è sarà eliminata trascorso il periodo fissato dallart. 369CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2007 dallaccusato;
indetto il dibattimento 15 gennaio 2008, al quale hanno partecipato laccusato, assistito dal suo difensore, ed il Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;
rilevato che il Procuratore Pubblico, preliminarmente, ha dichiarato di rinunciare al perseguimento dellimputato per il reato di coazione. Il relativo capo dimputazione è pertanto stato dichiarato decaduto;
prospettata allaccusato, su richiesta della difesa, leventuale derubricazione del reato di danneggiamento in reato di lieve entità ai sensi dellart. 172ter CPS;
proceduto all'interrogatorio dellaccusato e allaudizione del teste;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e sottopone al giudice le pretese della parte civile CIVI 2, così come richiesto dal suo patrocinatore;
sentito il difensore, il quale chiede lassoluzione da tutti i capi dimputazione, ad eccezione del reato di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, che non contesta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di:
1.1. Rissa,
1.2. Vie di fatto,
1.3. Danneggiamento, eventualmente reato di poca entità,
1.4. Minaccia,
1.5. Ingiuria,
1.6. Ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale delleventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere ordinata una norma di condotta, e, se sì, quale e a quali condizioni?
5. Può essere accolta la richiesta della parte civile CIVI 2?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 segg., 133 cpv. 1, 126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 172ter, 180 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
1. rissa, art. 133 CPS,
2. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
3. ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti n. 1, 2 e 7 del decreto di accusa n. 271/2007 del 5 febbraio 2007;
e lo prosciogliedallaccusa di:
1. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
2. minaccia, art. 180 CPS,
3. ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti descritti ai punti 4, 5 e 6 del summenzionato decreto;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1200.-- (milleduecento);
1.1. Lesecuzione della pena pecuniaria viene sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 43 CPS);
2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 3 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordinaquale norma di condotta nel periodo di prova di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, il divieto di accesso in Svizzera alle piste di ghiaccio, agli stadi di calcio, così come agli spazi adiacenti nel raggio di 1000 metri, in occasione di incontri, amichevoli o ufficiali, internazionali o fra squadre di National League (A e B), oppure fra squadre di Swiss Football League (Super League e Challenge League) (art. 44 cpv. 2 CPS);
respingela richiesta di parte civile;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale di polizia, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr.800.00totale