Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2007.67
DA 360/2007
Bellinzona
17 dicembre 2007
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi,
per avere, il __________, a __________, su via __________, cagionato per imprevidenza colpevole lesioni gravi a CIVI 1 e in particolare circolando alla guida della vettura __________ __________ targata __________ nottetempo con precipitazioni, nonché in scarse condizioni di visibilità, ad una velocità peritalmente accertata oscillante tra i 53Km/h 58 Km/h vigente il limite massimo di 50 Km/h, nellapprossimarsi al passaggio a livello e adiacente passaggio pedonale, omesso di adeguare la velocità di marcia alle predette condizioni meteorologiche e di visibilità, con la conseguenza che non poté percepire in tempo utile il pedone CIVI 1 che stava attraversando la carreggiata da sinistra verso destra, con la conseguenza che lo urtò, provocando a CIVI 1 a seguito dellimpatto sia con la vettura che con il suolo un trauma cranico, un trauma del massiccio facciale, un trauma toracico, un trauma pelvico, che la misero in pericolo di morte, obbligandola a una degenza ospedaliera e riabilitativa, riportando infine la stessa una persistente deficienza di memoria, programmazione di gnosi nonché difficoltà nelleloquio con balbuzia e difficoltà nellespressione di parole e concetti, disturbi dellodorato e del gusto, dolore cronico al rachide cervicale e lombare, dolori allanca destra e dolori relativi ad un importante ematoma cronico organizzato a livello dellanca destra e una presumibile incapacità lavorativa permanente così come attestato dai certificati medici di data __________ 2005 dellOspedale Regionale di __________ e di data __________ del dr. __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 125 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto daccusa del 13 febbraio 2007 n. 360/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'250.00 (tremiladuecentocinquanta), corrispondente a 25 (venticinque) aliquote da fr. 130.00 (centotrenta) (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'000.00, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 2'000.00 (duemila).
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2007;
indetto il dibattimento 17 dicembre 2007, al quale hanno partecipato la Sostituto
Procuratore pubblico, laccusato, il difensore, il consulente del difensore, la
parte civile, il patrocinatore della parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura penale, della documentazione aggiornata sulla situazione di salute della parte civile, prodotta da questultima, oltre che la consulenza tecnica dell11 dicembre 2007 delling. __________;
respinte la richiesta di sospensione del processo formulata tardivamente dalla difesa, affinché la perizia eseguita dalling. __________ possa essere meglio chiarita ed eventualmente completata;
lulteriore richiesta peritale formulata dalla difesa, in quanto tardiva e ritenuto che il perito ufficiale ha confermato il suo referto nel suo recente scritto del 3 dicembre 2007;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale, ripercorrendo i fatti, ha confermato che al momento dellincidente pioveva, che la velocità non era superiore ai 50 km/h e che egli non si è accorto di nulla prima dellimpatto. ACCU 1 si dichiara molto dispiaciuto per quanto accaduto;
ascoltata la parte civile, che ha confermato la sua direzione dellattraversamento e di non aver potuto schivare lauto, in quanto sopraggiungeva a velocità elevata.
chiusa la fase istruttoria,
sentiti la Sostituto Procuratore pubblico, la quale conferma le circostanze e le richieste contenute nel decreto daccusa;
il patrocinatore della parte civile, il quale, in sostanza, si è associato a quanto detto dallaccusa, mettendo in evidenza le conseguenze fisiche e psichiche subite dalla vittima e ha chiesto che il decreto venga confermato;
il difensore, il quale ha risposto ricordando che il decreto daccusa è frutto di unistanza di promozione daccusa, visto il non luogo a procedere precedentemente pronunciato. La Camera di ricorsi penali avrebbe, statuendo sullistanza, ordinato un completamento delle informazioni preliminari, non effettuato dalla Sostituto procuratore. Per una propria valutazione della fattispecie, la difesa ha fatto capo alla consulenza delling. __________, le cui conclusioni si trovano riassunte nel documento consegnato in data odierna e messo agli atti dal Giudice (rapporto di consulenza tecnica);
viene sentito per ultimo l'accusato, dispiaciuto per quanto accaduto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di lesioni colpose gravi per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico?
2.In caso di risposta affermativa, quale devessere la pena?
3.Leventuale condanna devessere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4.A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
2. I disturbi della vittima sono tuttoggi oggettivamente riscontrabili e i referti medici agli atti sono in tal senso molto esaustivi: al dibattimento la donna è apparsa ancora particolarmente scossa per quellevento, oltre che adirata con laccusato, ritenendo - a torto - che ACCU 1 avesse volutamente inteso farle del male mentre stava correttamente attraversando la strada. Una versione questa che è sicuramente sfalsata dalle forti emozioni vissute della vittima, che, come detto, dopo quella sera, ha dovuto subire non poche cure mediche. Al dibattimento ha precisato prima di attraversare la strada ho guardato se arrivava qualcuno, non scorgendo alcun autoveicolo sono andataproprio come facevo ogni giorno e da anni al rientro dal mio lavoro (a __________) col trenino: dalla stazione di __________ verso casa mia. Quella sera, quella macchina è giunta a velocità elevatae non lho così potuta evitare (verb. int. 30.06.2005).
Dopo questo incidente la parte civile non tornerà più quella di prima ha scritto il dr. __________, psichiatra, nel suo rapporto del __________ 2007, ritenuto che il pensiero della paziente rimanefocalizzato sulla sua vita distrutta dallincidente.
3. Gli ulteriori dettagli della vicenda si possono riassumere come segue. Linvestimento da parte di ACCU 1 è avvenuto mentre questultimo si stava dirigendo verso __________, in un momento in cui la pioggia era molto forte, addirittura battente. La vittima, ha invece attraversato le strada sulle strisce pedonali, o perlomeno -stando a quanto accertato dal perito giudiziario- nelle immediatissime vicinanze, a 2 metri di distanza (v. anche documentazione fotografica Polizia Scientifica del __________, foto 1 punto b). Era notte: la strada era comunque illuminata siccome munita di lampioni.
Va in ogni modo subito osservato che così come ha ricordato la Camera dei ricorsi penali del Tribunale dappello il __________ __________, adita dalla parte civile a seguito di un decreto dabbandono del sostituto procuratore pubblico, il conducente avrebbe potuto essere scagionato dallaccusa di lesioni colpose unicamente nel caso in cui il comportamento della vittima fosse stato a tal punto insolito da avere un peso tale da relegare in secondo piano tutti gli altri fattori, fra cui latteggiamento assunto dal conducente in quelloccasione, con particolare riferimento alla velocità da lui adottata. Sono quindi questi gli argomenti da approfondire nel presente procedimento.
4. Ed è infatti proprio su questi temi che, al dibattimento, la difesa ha sollevato precise contestazioni. Avvalendosi della collaborazione di un noto esperto in materia dinfortunistica stradale (ling. __________) e preso atto del fatto che la CCRP ha rilevato la necessità di procedere ad una completazione delle informazioni preliminari in merito alla condotta dellindagato e al comportamento della vittima, la difesa ha precisato che laccusato, quella sera, non solo non avrebbe visto la parte civile mentre stava attraversando la strada, ma non avrebbe nemmeno potuto scorgerla. Secondo la difesa viaggiava ad una velocità adeguatamente moderata, al massimo a 45 km/h, così come si evince della consulenza tecnica __________ __________ prodotta al dibattimento.
Vi sarebbe per finire, sempre stando alla tesi della difesa, da chiarire lesatta dinamica dellincidente, ritenuto che, con riferimento alle emergenze testimoniali, non sarebbe stata scientificamente provata la direzione dattraversamento della vittima: da sinistra verso destra (dalla stazione __________ verso casa sua) o da destra verso sinistra. Unargomentazione mai fatta valere questultima, ma comunque sollevata al dibattimento: a causa di dette circostanze, lesito della sentenza, dovrebbe, secondo ladagioin dubio pro reo, andare a favore del qui accusato.
Al processo la sostituta procuratore pubblico si è recisamente opposta alle (nuove) tesi fatte valere dalla difesa, attirando lattenzione sulla tardività delle argomentazioni sollevate: oltre che essere pretestuose creerebbero confusione anche da un punto di vista formale, trattandosi di documenti finalizzati a contrastare risultanze peritali, in assenza del perito e senza il rispetto del principio del principio del contraddittorio.
5. Ciò posto, indipendentemente da queste argomentazioni e dato atto che, effettivamente, la dinamica dei comportamenti assunti delle parti (accusato e vittima) prima dellincidente merita di essere discussa e approfondita, occorre immediatamente rilevare che il perito ufficiale ing. __________, interpellato da questo giudice a seguito delle (nuove) argomentazioni della difesa dopo lordinanza di apertura, ha confermato il referto da lui allestito il __________ __________. Lesperto, preso atto degli studi effettuati dal ling. __________ in merito alla percezione cinematica di avvistamento di cui allo scritto della difesa del __________ __________, nel suo rapporto del __________ __________, ha in precisato che la problematica analizzata nello studio presentato dall ing. __________, benché tecnicamente ed oggettivamente correttanon èdel tutto applicabile alla fattispecie. La presente sentenza deve per questi motivi fondarsi sulle rilevanze peritali di cui alla relazione del __________ __________ e quindi anche quelle riferite alla velocità assunta dal ACCU 1 al momento dellinvestimento, di 53-58 km/h: unandatura sicuramente inadeguata per quel particolare tratto di strada, per quellora, al buio e con quelle condizioni meteorologiche.
6. Pure comprovata deve essere ritenuta la circostanza che la vittima ha attraversato la strada da sinistra verso destra (come illustrato nel CD-ROM annesso alla perizia): così come da anni faceva a quellora per recarsi dal lavoro a casa, dopo essere scesa dal treno che da __________ porta ad __________, giunto a questa stazione pochi attimi prima dellincidente. Basta per questo rinviare alla versione addotta dallo stesso accusato in sede dinterrogatorio del __________ __________, quando aveva precisato di avere visto unombra alla (sua) sinistraper poi udire limpatto: apparirebbe di conseguenza perlomeno anomalo che un pedone venga urtato con la parte anteriore sinistra senza che il conducente si sia accorto che prima aveva praticamente attraversato il campo stradale davanti a lui. In ogni caso la versione di percorrimento, da destra verso sinistra, sarebbe per laccusato ancora più sfavorevole, siccome, se così fosse, stante la curvatura della strada verso sinistra, avrebbe potuto (e dovuto) percepire la vittima ancora meglio e prima. A favore della tesi dattraversamento da destra verso sinistra vi è comunque la versione dei fatti di un testimone, che ha incontrato la vittima pochi attimi prima sulla stradina che porta alla stazione (verb. ud. __________ del __________ __________, pag. 2). Laltra testimonianza esperita di __________ del __________ __________ appare infatti meno attendibile, non avendo appunto questo teste incontrato la vittima prima dellincidente. Va comunque osservato che questa persona ha anche dichiarato di avere visto lauto dellaccusato sfrecciare a velocità sostenuta.
7. La norma fondamentale da disporre per la valutazione del presente procedimento è lart. 125 CP a tenore della quale chiunque, per negligenza, cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, su querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa disposizione va messa in correlazione con la parte generale del codice penale e in particolare con l'art. 12 cpv. 3 CP, secondo cui commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Va innanzitutto rilevato che non vi è obiezione alcuna sul risultato prodotto dallincidente della circolazione oggetto del procedimento e meglio il fatto che la parte civile, a seguito di quellinfortunio ha subito una lesione corporale di tipo grave. Questa circostanza la si evince comunque chiaramente anche dagli atti di causa, e in particolare dallincarto richiamato dufficio dallIstituto delle assicurazioni sociali, a cui la vittima si è rivolta dopo lincidente. Prima del sinistro questa persona era perfettamente abile al lavoro ed ha sempre lavorato come aiuto cucina e cuoca; allo stadio attuale e a distanza di quasi 3 anni dallevento, si trova invece impossibilitata ad esercitare qualsiasi attività lucrativa perlomeno nella misura del 50%. La decisione dellUfficio invalidità, pur non essendo definitiva (vi è pendente unopposizione presso il Tribunale delle assicurazioni sociali) è sufficiente per concludere che la vittima abbia subito delle lesioni a tal punto gravi da ritenere che le condizioni deffetti previste dallart. 125 CP siano perfettamente adempiute (STF 119 IV 26).
8. Pure assodato è lesistenza di un rapporto di causalità fra il comportamento del conducente accusato e le lesioni corporali sofferte dalla vittima. Il fatto di avere provocato quellincidente è, infatti, pacificamente ammesso, così come è stato chiaramente comprovato che le disfunzioni oggi patite dalla parte civile trovano inconfutabilmente la loro origine nellincidente della circolazione oggetto della presente causa: da qui si deduce laspetto naturale del predetto nesso di causalità.
Sono altresì adempiute le condizioni riferite all adeguatezza del nesso causale (STF 127 IV 75): tenuto conto dellautomobile in marcia, dellimpatto con la vittima e del fatto che questultima stata violentemente scaraventata in aria per poi rovinare sullasfalto a distanza di diversi metri si può certamente concludere che le lesioni da lei riportate siano una conseguenza logica di questi fatti, tenuto conto dell'andamento ordinario delle cose e dellesperienza della vita (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10). Occorre quindi solo stabilire se si è realizzato un fattore interruttivodella causalità, ovvero una circostanza a tal punto insolita ed inusuale da porre in secondo piano latteggiamento assunto dallaccusato conducente. Ciò che però non è il caso.
9. Infatti, tenuto conto che lincidente è avvenuto in una zona abitata, che le condizioni stradali erano particolarmente difficili, che vi era il pericolo di aquaplaning, che era notte, che il percorso da lui prescelto era caratterizzato dallesistenza di un passaggio a livello (art. 28 LCS), che vi era un passaggio pedonale, numerose intersezioni (art. 31 LCS) e considerato che, laccusato ha dichiarato che, in tali condizioni, si stava muovendo a 40 - 50 km/h, si deve forzatamente concludere che la sua andatura non era adeguata alle circostanze concrete e che, così guidando, ha superato il livello del rischio ammesso dal dovere di prudenza imposto agli automobilisti. Stante la severa normativa valida nella circolazione stradale non possono quindi essere prese in considerazione le doglianze del conducente secondo cui non avrebbe potuto scorgere la vittima o che lincidente era assolutamente inevitabile. Va in tal senso osservato che il comportamento assunto dal pedone (che stava effettuando una normale operazione di attraversamento della strada dopo un passaggio a livello e vicino alle strisce pedonali) non era tale da poter essere considerato a tal punto inusuale da interrompere il legame di causalità o da assumere un peso tale da risultare la causa più immediata dellevento, in modo da relegare in secondo piano latteggiamento assunto dal conducente. Secondo il perito la prima percezione avrebbe in effetti potuto avvenire già quando lautomobile si trovava ad una quindicina di metri dal pedone: reagendo in tale istante lautomobilista avrebbe potuto arrestare il proprio veicolo unicamente se la sua velocità non fosse stata superiore a 35-40 km/h.
È vero che il perito ha altresì indicato che, la particolare situazione di luce e di contrasto associate alle avverse condizioni meteorologiche possono avere impedito la percezione da parte dellautomobilista fino a quando la vettura era ormai vicinissima al pedone (perizia, ing. __________, pag. 36), tuttavia detta circostanza non è sufficiente per scagionare laccusato. A questultimo, nella sua qualità di conducente, sono imposti in effetti severi doveri. Come sopra ricordato, questo incidente si è consumato in una zona sensibile densamente abitata e non fuori località dove la giurisprudenza si dimostra meno restrittiva (ma comunque non molto transigente) e dove linsorgere di un pedone potrebbe essere considerato un evento anomalo o straordinario (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.1. bb) ad art. 32 LCS). In ogni caso essa impone allautomobilista di essere costantemente pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo, circolando lentamente e, se necessario, fermandosi, tenendo finanche conto della possibilità dincappare in una sedia sullautostrada (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.25 ad art. 32 LCS).
10. Va poi osservato che, sempre secondo la perizia il pedoneè entrato nel fascio di luce prodotto dallautomobile circa 1 - 1,5 secondi prima della collisione ovvero a 15 - 20 metri dalla donna (perizia ing. __________, pag. 28) e che la giurisprudenza fissa a quei conducenti che conoscono la strada un tempo di reazione di 0,7 secondi (DTF 93 IV 59) e al massimo di 1 secondo (DTF 89 IV 140). Per cui, pur dando per assodato che la visibilità era particolarmente ridotta, è altrettanto vero che proprio per questo motivo per lautomobilista simponeva un accresciuto dovere di prudenza, in modo di essere sempre in grado a tenir prêt à freiner son véhicule in caso di pericolo:il faut conduire le véhicule à une vitesse telle que, compte tenu de toutes les circonstances, il puisse être ralenti au bon moment, voire arrêté(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2. ad art. 32 LCS) evitando così ogni ostacolo. Pedone che era, fra laltro, vestito con una giacca di colore chiaro e munito di un ombrello, il quale, ancorché scuro, doveva permettere una maggiore visibilità della persona (vedi documentazione fotografica del __________).
11. Date quindi per assodate le condizioni di causalità naturale e adeguata, escluso lintervento di un fattore interruttivo, per decidere in merito alla colpevolezza dellaccusato, richiamato anche quanto indicato ai punti precedenti, occorre stabilire se,quoagli aspetti oggettivi, allo stesso può essere addossata una violazione di un dovere di prudenza e, per quanto attiene agli aspetti soggettivi, se ha commesso una negligenza.
Per determinare precisamente quali siano i doveri di prudenza in caso dincidente automobilistico occorre riferirsi alle norme specifiche per lambito in questione sulla circolazione stradale (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, DTF 122 IV 133 consid. 2a pag. 135, 225 consid. 2a pag. 227, Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, n. 29 ad art. 18 CP). E, in tal senso va subito precisato che, anche se laccusato non avesse superato il limite di 50 km/h sarebbe comunque da condannare, in quanto la normativa stradale sancisce che un conducentediun autoveicolo deve essere riconosciuto colpevole di lesioni corporali per negligenza non solo quando non ha rispettato la normativa federale, ma anche quando non ha semplicemente ossequiato il cosiddettodovere generale di prudenza (Sorgfaltpflicht), che occorre rispettare indipendentemente dal regime giuridico e dalla cartellistica vigente sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro (DTF 78 IV 73; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 3.2. ad art. 26 LCS). La violazione del dovere prudenza è in effetti dedotta dai cosiddetti principi generali della circolazione (DTF 122 IV 20; Corboz, Les infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 4 ad art. 125 CP) che impongono allautomobilista, sulla base delle sue conoscenze e delle sue capacità, di rendersi conto dei limiti del proprio agire che deve sempre essere tale da non mettere in pericolo la sicurezza altrui e oltrepassare i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119; 122 IV 19 cons. 2b; Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 125 CP). Del resto, secondo lart. 26 LCS, dal titolo marginale norma fondamentale, nella circolazione ciascunodeve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.
Questi principi sono applicabili in particolar modo al caso che qui ci occupa, siccome laccusato, così come da lui dichiarato al dibattimento, era un perfetto conoscitore del comparto da lui percorso, nel quale abita e transita da sempre; sapeva quindi che dopo il passaggio a livello di __________ è ubicato un passaggio pedonale e che lo stesso è (evidentemente) abitualmente utilizzato dai pedoni sia di giorno che di notte. Si tratta del classicoendroit connu, che qui costituisce unaggravante: Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.4 ad art. 32 LCS). Per cui, quandanche si dovesse propendere per la versione addotta dallaccusato, secondo cui avrebbe rispettato il limite di velocità, date le condizioni stradali, da questo conducente si poteva sicuramente pretendere maggiore cautela e prudenza, in modo di essere in grado darrestare il veicolo davanti ad ogni ostacolo e in presenza di qualsiasi pericolo. Questa circostanza impone di ritenere che, non adeguando il suo comportamento alle ricordate regole di prudenza, egli ha commesso una negligenza ai sensi dellart. 12 CP, ritenuto poi che, a norma dellart. 49 LCS, il pedone ha la precedenza sullautomobilista.
visti gli artt. 125 CP, 90 e segg. LCS, 3 cpv. 14 e segg. OCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente a tutti i quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 360/2007 del 13 febbraio 2007.
condanna ACCU 1
1.alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di fr. 2'600.00 (duemilaseicento);
§ lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.alla multa di fr. 1'000.00 (mille);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 4'280.00
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino
Il giudice: La segretaria
Distinta spese a carico diACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 2'580.00 spese giudiziarie e peritali
fr. 4'280.00totale