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10.2007.517

Ingiuria negata in considerazione del contesto in cui l'epiteto è stato proferito, ad un professionista ben conscio del dissidio esistente tra fra le parti. Se la frase può avere diverse interpretazioni occorre Propendere per quella oggettivamente più favorevole all'accusato

Ticino · 2008-08-08 · Italiano TI
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Sachverhalt

potenzialmente diffamanti a terzi qualsiasi che nulla hanno a che vedere

con le circostanze a cui si riferiscono, altro conto è dichiarare qualcosa a chi è

professionalmente implicato nella vicenda o che conosce bene la fattispecie e

che è quindi in grado di valutare l’effettiva portata dell’affermazione. In queste

circostanze occorre infatti essere più rigorosi nell’ammettere una lesione

dell’onore, anche perché, lo scopo dell’autore è in primo luogo quello di

permettere all’autorità di ottenere tutte quelle informazioni per effettuare una

decisione coerente e soprattutto equa. La __________ è stata nominata

amministratrice dalla Pretura ed era quindi evidente interesse del fratello

segnalare a questa persona una valutazione da lui considerata errata, ritenuto

poi che, la citata Pretura civile è altresì competente per dirimere tutte le

ulteriori questioni successorie della famiglia __________ e che, a suo modo di

vedere, all’epoca la __________, interessandosi delle questioni successorie,

aveva prevaricato il limite delle sue competenze.

Le ulteriori circostanze evocate dalla parte civile, da associare al costesto dello

scritto e che hanno per lei costituito un interminabile “stillicidio” di insinuazioni

diffamanti, non sono comprovate, non sono contenute nel decreto d’accusa e

non possono essere prese in considerazione.

10.     Visto l’esito del procedimento la questione sulla tempestività della querela,

sollevata solo al dibattimento e su cui non è stata esperita istruttoria, può

rimanere indecisa.

visti                                   gli artt. 173 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti:

proscioglieACCU 1

dal reato di diffamazione,exart. 173 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4455/2007 del 13 dicembre 2007;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dACCU 1

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.300.00totale

Distinta spese                    a carico della parte civile,

fr.                       400.00       tassa di giustizia per motivazione scritta

fr.                      400.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.517

DA 4455/2007

Bellinzona

8 agosto 2008

Sentenza con motivazione

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1fiduciario

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di         diffamazione,

per avere, il __________ a __________, inviando al rappresentante della ditta __________ uno scritto che recitava:

“…Proponga, se lo ritiene il caso, alla signora CIVI 1 di      ripristinare la situazione dei saldi del padre, nel giusto importo che erano al momento della morte dello stesso e sicuramente non incontrerà problemi da parte del sottoscritto …”,

quindi ventilando la possibilità che CIVI 1 potesse essersi appropriata indebitamente di denaro non spettantele, reso sospetto di condotta disonorevole una persona;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4455/2007 di data 13 dicembre 2008 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.     Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 510.00 ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 2'550.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2.     Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 8 agosto 2008, al quale hanno presenziato l’accusato ed il proprio difensore, così come la parte lesa ed il proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera con lettera 19 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti due testi;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede in sostanza la conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, che chiede il proscioglimento dell’imputato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusato autore colpevole di diffamazione?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.     L’eventuale pena deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

4.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto:

1.     La presente vertenza si inserisce in un complicato e teso rapporto famigliare,

intercorrente fra quattro fratelli e legato ai beni e alle successioni dei loro

genitori __________ e __________. L’accusato (ACCU 1), il fratello della

querelante (CIVI 1), fa parte di una famiglia composta da due

maschi (ACCU 1 e __________) e da due femmine (__________e __________

CIVI 1).

Il padre __________ è deceduto __________ e la madre __________ 10 anni

dopo, il __________. In vita entrambi i genitori hanno vissuto a __________ in

un appartamento di loro proprietà che è ora intestato alla comunione

ereditaria. Dopo la morte del marito, la moglie è rimasta sola nell’appartemento

citato; durante gli ultimi anni di vita si è però trasferita in una casa per anziani a

__________ e l’appartamento è rimasto per questo tempo disabitato. A tutt’oggi

non è occupato da nessuno.

Fra i quattro fratelli non vi è mai stata un’intesa comune sulla gestione dei beni

appartenenti ai genitori. Già prima della morte della madre sono sorte

numerose discussioni fra di loro, che hanno coinvolto anche l’anziana signora.

Agli atti di causa sono stati versati diversi scritti, riferiti ai rapporti e ai diritti

patrimoniali intercorrenti tra le parti, la madre e i figli, sulla gestione dei beni,

sul mantenimento della madre e quant’altro (si vedano gli allegati A, C, D, F,

G, H). Da questi scritti si evince che le incomprensioni sono state numerose,

così come tanti sono stati i malintesi scaturiti fra i fratelli e la madre (allegati I e

M). Dopo la morte di quest’ultima la gestione dell’immobile, ex abitazione

coniugale dei genitori, è stata attribuita ad un amministratore esterno,

nominato dalla Pretura del Distretto di __________: la __________ di __________

__________.

2.     Per migliore comprensione della fattispecie va precisato che, prima del

decesso della madre, i quattro fratelli __________, tramite diversi atti e stipulazioni

contrattuali (tra vivi e a causa di morte), hanno regolamentato le sorti di taluni

beni dei genitori. Vi sono stati vari contratti, testamenti e patti successori,

non sempre approvati e condivisi da tutti i fratelli.

In ogni caso non si vuole (e non si può) in questa sede approfondire i citati

aspetti (di diritto civile), anche perché, allo stadio attuale, non sono stati

completamente risolti. Ciò che però, per questo procedimento penale, è

importante, è che ad un certo punto, il __________, l’amministratrice

dell’appartamento di __________ __________ si è rivolta a tutti gli eredi: ritenuto

che quei locali erano inutilizzati, occorreva provvedere alla loro locazione, non

prima però di “procedere allo sgombero” dei mobili in essi contenuti.

A tal scopo, il __________, è stato indetto un sopralluogo per “allestire un

inventario e determinare se possibile con esattezza quali oggetti vanno

attribuiti ad ogni erede”, dandone comunicazione a tutti gli eredi, compresi

querelante e querelato.

A sopralluogo avvenuto (per l’accusato si è presentata sua moglie, la quale ha

indicato i mobili che desiderava), il __________ la __________ si è

nuovamente rivolta agli eredi, precisando di essere stata informata da

CIVI 1 che, “nel __________ era stata effettuata una divisione ereditaria”, che

escludeva ACCU 1 ed il fratello “dalla successione materna.Sulla base di

tale situazione” non era pertanto più “possibile, salvo avviso contrario, delle

comproprietarie”, permettere all’accusato “di asportare alcunché

dall’appartamento occupato dalla signora __________”. La __________ terminava

il suo scritto invitando l’accusato ad inviare eventuali documenti che

“contraddicono quanto esposto”.

3.     ACCU 1 ha reagito a questa missiva il __________ successivo: nel suo

scritto, che è quello che ha dato adito al decreto d’accusa, ha dichiarato che

quanto affermato dalla sorella non è nulla di nuovo e “corrisponde al vero”. In

effetti, secondo determinati accordi conclusi nel __________, ma da lui non

integralmente condivisi (v. suo scritto del __________), la successione

della madre avrebbe dovuto essere esclusivamente destinata alle figlie

femmine e quella del padre ai figli maschi.

Secondo l’accusato, se si voleva ora procedere in quest’ordine d’idee

occorreva però distinguere i beni della madre da quelli del padre (che non

erano mai stati ripartiti) e proporre“alla signora __________ di ripristinare la

situazione dei saldi del padre, nel giusto importo che erano al momento della

morte dello stesso”.

A dire della querelante lo scritto appena citato lascerebbe intendere,

contrariamente al vero, che lei abbia sottratto del denaro dalla successione. Si

tratterebbe per di più di un ennesimo attacco alla sua dignità da parte di suo

fratello __________, che non può più essere tollerato. Il __________

CIVI 1 ha quindi sporto querela nei confronti del fratello ACCU 1. A

nulla sono valsi i tentativi di risolvere la questione extragiuzialmente o davanti

al Giudice di Pace del Circolo di __________; nemmeno le formali scuse da parte del

querelato hanno contribuito ad appianare la questione.

4.     Come sopra accennato, questa sentenza non ha lo scopo di stabilire se

quanto dichiarato da ACCU 1 nel citato scritto sia, a norma di legge,

corretto oppure infondato: questa circostanza può e deve essere risolta

esclusivamente nelle opportune sedi civili.

Neppure è qui in discussione l’atteggiamento assunto da CIVI 1

prima e dopo la morte della madre __________.

La presente decisione mira infatti esclusivamente a stabilire se l’accusato,

redigendo e inviando alla __________ (con copia ai fratelli e non alla querelante)

la lettera del __________, abbia o meno leso l’onore della sorella

CIVI 1.

5.     In diritto commettediffamazione (art. 173 CP) chi, comunicando con dei terzi,

offende la reputazione altrui. Con il termine “offendere” s’intende imputare alla

vittima un comportamento e una condotta disonorevole, in modo da ledere i

valori fondamentali della persona umana che sono, peraltro,

costituzionalmente protetti e garantiti.

Oggetto della protezione penale è il diritto di ognuno di non essere considerato

dagli altri una persona disonesta e quindi da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117

IV 28 consid. 2c); il bene giuridico tutelato nel reato di diffamazione è in effetti

la cosiddetta  “reputazione”, intesa come senso di correttezza che una persona

dovrebbe naturalmente suscitare nel pensiero dei terzi. La legge mira infatti a

tutelare e a difendere la stima che dovrebbe essere il sentimento di regola

nell’ambiente sociale per una persona determinata, l’opinione che gli altri

hanno delle sue qualità, ritenuto che si può presumere che ognuno si

comporti sempre secondo le regole e gli usi riconosciuti (DTF 117 IV 28

consid. 2c, 116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; CORBOZ, La

diffamation, SJ 1992, pag. 631 seg.).

L’elemento materiale, nel reato di diffamazione, consiste nell’assumere una

condotta che si manifesta nell’offendere la reputazione altrui, alla presenza di

terze persone e, in genere, in assenza del soggetto nei confronti del quale

viene pronunciata l’espressione diffamatoria. Si tratta di un reato intenzionale

ed è quindi anche indispensabile l’animus diffamandidel suo autore.

6.     Per decidere se l’affermazione fatta dall’autore sia o meno offensiva, non

bisogna basarsi sul senso che la vittima ha attribuito alla stessa (come detto

dalla difesa “non vi è peggior interprete della parte in causa”), ma occorre

bensì stabilire se la stessa sia lesiva oggettivamente, estrapolandone il senso

che un destinatario non prevenuto le può attribuire (STF 121 IV 82).

Se l’epiteto è contenuto in un testo più diffuso, esso non deve essere

analizzato isolatamente e con solo riferimento alle espressioni ivi utilizzate, ma

occorre bensì constestualizzarlo nell’intero discorso in cui si inserisce,

valutando se la frase incriminata è diffamatoria nell’insieme della discussione

(STF 124 IV 167). Trattandosi di un procedimento penale, in caso di diverse

interpretazioni divergenti, ma tutte sostenibili, occorre propendere per quella

più favorevole all’accusato:in dubio pro reo.

7.     Al dibattimento l’accusato ha precisato che la sorella __________ ha frainteso il

senso della frase da lui scritta. Un’opinione non nuova la sua, visto che era già

contenuta nello scritto di scuse del __________. Contrariamente a quanto

sostenuto da CIVI 1, con la richiesta di “ripristinare la situazione dei

saldi del padre”non intendeva di certo asserire che la sorella avesse sottratto

del denaro al padre o alla madre. Egli si sarebbe così espresso siccome la

querelante, dopo il sopralluogo a __________, e dopo che gli eredi si sono

presentati, ha indicato alla __________ che ACCU 1 non avrebbe avuto

nessun diritto sui beni dell’appartamento.

L’accusato, che non ha mai nascosto che avrebbe preferito dividere i beni dei

genitori in quattro parti senza fare distinzioni fra fratelli e sorelle e che con

questo spirito aveva incaricato sua moglie di rappresentarlo al sopralluogo, era

comunque disposto ad accettare quanto proposto dalla querelante, a

condizione però che venisse allora “ripristinata” la situazione dei saldi del

padre al momento della sua morte.

8.     Questa interpretazione data dall’accusato della frase da lui scritta è

oggettivamente sostenibile e, come tale, non può quindi essere considerata

lesiva dell’onore.

L’istruttoria dibattimentale ha in effetti dimostrato che, effettivamente, i genitori

(e i figli) avevano preso in considerazione di dividere la successione con il

criterio del sesso e ha altresì dimostrato che, dopo la morte del padre, la

successione di quest’ultimo non è mai stata liquidata. Per cui, ritenuto che la

madre ha vissuto dieci anni più a lungo del defunto marito e che, in questo

periodo, ha beneficiato anche dei beni del padre (destinati ai maschi) senza

che nessuno obiettasse alcunché, per l’accusato, a distanza di dieci anni dalla

morte del genitore, sarebbe stato più corretto dividere tutti gli averi in parti

uguali (v. scritto del __________). Intento questo che la __________

sembrava stesse mettendo in atto, quando ha indetto il sopralluogo per

sgomberare i mobili indirizzandosi anche ai fratelli, senza che nessuno

reclamasse.

Per cui, se CIVI 1, dopo il sopralluogo, intendeva rievocare il

principio della separazione dei beni alle sorelle e ai fratelli, è stata invitata dal

fratello, tramite la __________, ad adoperarsi per ripristinare la sostanza del

padre. Ora, al propostito va specificato che “ripristinare” non è

necessariamente un sinonimo di “sottrarre”, bensì si riferisce piuttosto al

concetto di “ricostruire” il capitale del padre come se si effettuasse una

collazione ai sensi dell’art. 626 CC, assumendo quindi il significato di

“calcolare”. L’epiteto espresso è dunque da interpretare come un invito a

mettersi al lavoro (e non a restituire), rivolto alla querelante, che pretendeva

una divisione degli averi dei genitori che non poteva essere effettuata con il

solo riferimento dello stato dei conti all’anno __________.

Questa interprazione è del tutto sostenibile, e dagli epiteti utilizzati non si

deduce necessariamente un’accusa alla querelante, ritenuto poi che

l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che solo la madre (e non la sorella

__________), dopo il decesso del marito ha beneficiato dei beni liquidi ad esso

appartenti, senza che i figli maschi pretendessero la liquidazione della

successione del padre.  Alla morte di quest’ ultimo la madre ha infatti chiuso

tutti i conti del marito ed ha utilizzato parte dei fondi, rendendo quindi

assolutamente comprensibile la reazione avuta dieci anni dopo dall’accusato

alla proposta di CIVI 1 di applicare il diritto della separazione dei

beni in base al criterio del sesso degli eredi.

9.     Va per finire osservato che l’affermazione in esame è stata proferita in un

ambito ristretto e particolare e che in tali evenienze occorre essere meno

severi nel valutare un’affermazione ex art. 173 CP: infatti, un conto è asserire

fatti potenzialmente diffamanti a terzi qualsiasi che nulla hanno a che vedere

con le circostanze a cui si riferiscono, altro conto è dichiarare qualcosa a chi è

professionalmente implicato nella vicenda o che conosce bene la fattispecie e

che è quindi in grado di valutare l’effettiva portata dell’affermazione. In queste

circostanze occorre infatti essere più rigorosi nell’ammettere una lesione

dell’onore, anche perché, lo scopo dell’autore è in primo luogo quello di

permettere all’autorità di ottenere tutte quelle informazioni per effettuare una

decisione coerente e soprattutto equa. La __________ è stata nominata

amministratrice dalla Pretura ed era quindi evidente interesse del fratello

segnalare a questa persona una valutazione da lui considerata errata, ritenuto

poi che, la citata Pretura civile è altresì competente per dirimere tutte le

ulteriori questioni successorie della famiglia __________ e che, a suo modo di

vedere, all’epoca la __________, interessandosi delle questioni successorie,

aveva prevaricato il limite delle sue competenze.

Le ulteriori circostanze evocate dalla parte civile, da associare al costesto dello

scritto e che hanno per lei costituito un interminabile “stillicidio” di insinuazioni

diffamanti, non sono comprovate, non sono contenute nel decreto d’accusa e

non possono essere prese in considerazione.

10.     Visto l’esito del procedimento la questione sulla tempestività della querela,

sollevata solo al dibattimento e su cui non è stata esperita istruttoria, può

rimanere indecisa.

visti                                   gli artt. 173 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti:

proscioglieACCU 1

dal reato di diffamazione,exart. 173 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4455/2007 del 13 dicembre 2007;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dACCU 1

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.300.00totale

Distinta spese                    a carico della parte civile,

fr.                       400.00       tassa di giustizia per motivazione scritta

fr.                      400.00       totale