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10.2007.514

Cagionato intenzionalmente un danno al corpo

Ticino · 2008-09-23 · Italiano TI
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Incarto n.10.2007.514

DA 4364/2007

Bellinzona

23 settembre 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: Avv. DI 1,)

prevenuto colpevole di        lesioni semplici,

per aver intenzionalmente cagionato un danno al corpo alla moglie CIVI 1, strattonandola e procurandole in tal modo le lesioni descritte nel certificato medico __________ 2007 dell'Ospedale regionale di __________;

fatti avvenuti a __________ fra il __________ e il __________;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4364/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.- (milleducento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 settembre 2008, al quale sono comparsi all’accusato personalmente e il patrocinatore della parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il pagamento di fr. 1'000.- per ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena, sulle spese e le ripetibili.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4364/2007 del 10 dicembre 2007.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico allo Stato,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.200.00totale