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10.2007.511

Firmare una falsa ricevuta

Ticino · 2008-05-16 · Italiano TI
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Incarto n.10.2007.511

DA 4217/2007

Bellinzona

16 maggio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         falsità in documenti (caso di lieve entità),

per avere il __________, a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, formato un documento falso, e meglio, per avere, allo scopo di evitare di attendere che i titolari o i commessi del negozio __________ in viale __________ a __________ a cui doveva consegnare un pacco, facessero rientro dalla pausa pranzo, formato una falsa ricevuta di consegna, apponendo sul __________ la firma elettronica falsa di LESA 1, commessa presso l'adiacente negozio __________ che si era rifiutata di prendere in consegna il pacco indirizzato alla __________, abbandonando in seguito il pacco di fronte alla porta d'ingresso del negozio destinatario;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 251 cifra 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 dicembre 2007 n. 4217/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 240.- corrispondente a 3 aliquote da fr. 80.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancatopagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.- e delle spese giudiziarie di fr. 25.-.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2007;

indetto                               il dibattimento 16 maggio 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale si dichiara innocente;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di falsità in documenti di esigua gravità per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 251 cifra 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di falsità in documenti di esigua gravità per i fatti descritti nel decreto di accusa

n. 4217/2007 del 3 dicembre 2007.

caricatasse e spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         25.00       tassa di giustizia

fr.                         25.00       spese giudiziarie

fr.50.00totale