opencaselaw.ch

10.2007.510

Facilitare il soggiorno illegale di una cittadina estera, sprovvista di permesso, dedita alla prostituzione per procurarsi indebito arricchimento

Ticino · 2008-05-07 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4397/2007 del 10 dicembre 2007.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'400.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.-          tassa di giustizia

fr.                       200.-          spese giudiziarie

fr.400.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.510

DA 4397/2007

Bellinzona

7 maggio 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di        infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, con l'intento di procurare a sé e ad altri un indebito arricchimento, facilitato il soggiorno illegale di una cittadina bulgara dedita alla prostituzione, pur sapendo che non era in possesso del richiesto permesso di soggiorno e del relativo permesso di lavoro;

fatti avvenuti a __________ dal __________ al __________;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 e 2 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4397/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 370.- (trecentosettanta) ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 11'100.- (undicimilacento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 7 maggio 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 e 2 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4397/2007 del 10 dicembre 2007.

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'400.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.-          tassa di giustizia

fr.                       200.-          spese giudiziarie

fr.400.-          totale