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10.2007.483

Colpire con dei pugni al volto e trattenere con una mano una persona

Ticino · 2008-06-02 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo,

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 novembre 2007 n. 4015/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'950.00 (millenovecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 130.00 (centotrenta) - (art. 34 e seg. CP).L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di2(quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 2

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

per avere, il __________ a __________, trattenuto CIVI 2 per una mano provocandole la distorsione menzionata nei certificati medici rilasciati dall’__________ il __________ e dal dr. __________ il __________,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo,

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 novembre 2007 n. 4016/2007 del AINQ 1,, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'350.00 (milletrecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 90.00 (novanta) - (art. 34 e seg. CP).L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 28 novembre 2007 dagli accusati;

indetto                               il dibattimento 2 giugno 2008, al quale hanno presenziato gli accusati personalmente ed il loro difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 23 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito                               il difensore, che chiede anzitutto la valutazione della fattispecie anche dal profilo delle vie di fatto (in applicazione dell’art. 250 CPP), dopodiché postula che gli accusati vengano mandati esenti da ogni pena e, in via subordinata, che l’eventuale pena venga ridotta;

sentito                               da ultimo gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Dev’essere l’accusato ACCU 1 dichiarato colpevole di:

1.1     lesioni semplici?

1.2     vie di fatto?

2.     Dev’essere l’accusato ACCU 2 dichiarato colpevole di:

2.1     lesioni semplici?

2.2     vie di fatto?

3.     In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

4.     Le eventuali pene possono essere sospese condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

5.     Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?

6.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 123 cifra 1 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto,exart. 126 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4015/2007 del 19 novembre 2007;

condanna                         ACCU 1

1.     alla multa di fr. 200.00 (duecento);

§     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.     al pagamento di metà delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglieACCU 2

dal reato di lesioni semplici per i fatti indicati nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4016/2007 del 19 novembre 2007;

rinviala parte civile al competente civile per le pretese di natura civile;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.                                        200.00                                 multa

fr. 75.00                                   tassa di giustizia

fr.                                        75.00                                   spese giudiziarie

fr.                                       350.00totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr. 75.00                                   tassa di giustizia

fr.                                        75.00                                   spese giudiziarie

fr.                                       150.00totale

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di fr. 1'950.00 (millenovecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 130.00 (centotrenta) - (art. 34 e seg. CP).L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).

E. 2 Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di2(quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

E. 3 Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 28 novembre 2007 dagli accusati;

indetto                               il dibattimento 2 giugno 2008, al quale hanno presenziato gli accusati personalmente ed il loro difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 23 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito                               il difensore, che chiede anzitutto la valutazione della fattispecie anche dal profilo delle vie di fatto (in applicazione dell’art. 250 CPP), dopodiché postula che gli accusati vengano mandati esenti da ogni pena e, in via subordinata, che l’eventuale pena venga ridotta;

sentito                               da ultimo gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Dev’essere l’accusato ACCU 1 dichiarato colpevole di:

1.1     lesioni semplici?

1.2     vie di fatto?

2.     Dev’essere l’accusato ACCU 2 dichiarato colpevole di:

2.1     lesioni semplici?

2.2     vie di fatto?

3.     In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

4.     Le eventuali pene possono essere sospese condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

5.     Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?

6.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 123 cifra 1 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto,exart. 126 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4015/2007 del 19 novembre 2007;

condanna                         ACCU 1

1.     alla multa di fr. 200.00 (duecento);

§     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.     al pagamento di metà delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglieACCU 2

dal reato di lesioni semplici per i fatti indicati nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4016/2007 del 19 novembre 2007;

rinviala parte civile al competente civile per le pretese di natura civile;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.                                        200.00                                 multa

fr. 75.00                                   tassa di giustizia

fr.                                        75.00                                   spese giudiziarie

fr.                                       350.00totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr. 75.00                                   tassa di giustizia

fr.                                        75.00                                   spese giudiziarie

fr.                                       150.00totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.483, 10.2007.484

DA 4015/2007

DA 4016/2007

Bellinzona

2 giugno 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1,

ACCU 2,

entrambi difesi da: DI 1

ACCU 1

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

per avere, il __________ a __________, colpito CIVI 1 con dei pugni al volto, provocandogli le lesioni menzionate nel certificato medico del __________ rilasciato dall’__________,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo,

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 novembre 2007 n. 4015/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'950.00 (millenovecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 130.00 (centotrenta) - (art. 34 e seg. CP).L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di2(quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 2

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

per avere, il __________ a __________, trattenuto CIVI 2 per una mano provocandole la distorsione menzionata nei certificati medici rilasciati dall’__________ il __________ e dal dr. __________ il __________,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo,

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 novembre 2007 n. 4016/2007 del AINQ 1,, che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'350.00 (milletrecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 90.00 (novanta) - (art. 34 e seg. CP).L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 28 novembre 2007 dagli accusati;

indetto                               il dibattimento 2 giugno 2008, al quale hanno presenziato gli accusati personalmente ed il loro difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 23 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito                               il difensore, che chiede anzitutto la valutazione della fattispecie anche dal profilo delle vie di fatto (in applicazione dell’art. 250 CPP), dopodiché postula che gli accusati vengano mandati esenti da ogni pena e, in via subordinata, che l’eventuale pena venga ridotta;

sentito                               da ultimo gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     Dev’essere l’accusato ACCU 1 dichiarato colpevole di:

1.1     lesioni semplici?

1.2     vie di fatto?

2.     Dev’essere l’accusato ACCU 2 dichiarato colpevole di:

2.1     lesioni semplici?

2.2     vie di fatto?

3.     In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

4.     Le eventuali pene possono essere sospese condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

5.     Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?

6.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 123 cifra 1 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di vie di fatto,exart. 126 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4015/2007 del 19 novembre 2007;

condanna                         ACCU 1

1.     alla multa di fr. 200.00 (duecento);

§     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.     al pagamento di metà delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglieACCU 2

dal reato di lesioni semplici per i fatti indicati nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4016/2007 del 19 novembre 2007;

rinviala parte civile al competente civile per le pretese di natura civile;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.                                        200.00                                 multa

fr. 75.00                                   tassa di giustizia

fr.                                        75.00                                   spese giudiziarie

fr.                                       350.00totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr. 75.00                                   tassa di giustizia

fr.                                        75.00                                   spese giudiziarie

fr.                                       150.00totale