Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 126 cpv. 1 CP e 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto daccusa n. 3507/2007 di data 22 ottobre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni art. 40 e seg. CP, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dellart. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 novembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 giugno 2008, al quale sono comparsi laccusato personalmente ed il suo difensore, il Sostituto procuratore pubblico __________ in sostituizione del Procuratore pubblico AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, respinta leccezione sollevata dalla difesa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il sost. procuratore pubblico, il quale ha chiesto che laccusato venga condannato a una pena detentiva da espiare di 60 giorni, accompagnata da una misura terapeutica ambulatoriale che tenga in considerazione le problematiche di tossicodipendenza e psichiche;
sentito il difensore, il quale ha chiesto che la pena venga ridotta sensibilmente non opponendosi comunque ad una misura terapeutica, tenuto conto del fatto che la stessa dovrebbe rispettare levoluzione positiva fatta dallaccusato in questi ultimi mesi e il suo nuovo lavoro, ritenuto che la misura ideale sarebbe quella del braccialetto GPS coniugato con una misura terapeutica;
sentito da ultimo l'accusato, il quale il quale è daccordo sulla misura terapeutica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. deve essere ritenuto autore colpevole di lesioni semplici,
per avere, a Chiasso il 09.09.2006, cagionato un danno al corpo di CIVI 1 (allora minorenne) colpendolo con tre pugni al volto, cagionandogli le lesioni menzionate nel certificato medico del 14.09.2006 rilasciato dal dr. __________?
2. deve essere ritenuto autore colpevole ripetute vie di fatto,
per avere, nelle medesime circostanze menzionate al punto 1, commesso vie di fatto contro LESA 2 (allora minorenne) e LESA 1, colpendo il primo con un pugno al volto e la seconda con diversi ceffoni o pugni, senza cagionare loro un danno al corpo?
3. deve essere ritenuto autore colpevole per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, consumato dal maggio allottobre 2006, circa grammi 2 di marijuana ogni settimana, sostanza acquistata a Mendrisio, nonché a Lugano dallottobre 2006 al 22.04.2007, acquistato per il proprio consumo, complessivamente grammi 48 di marijuana e fra il settembre 2006 ed il marzo 2007 grammi 5 di anfetamina?
4. in caso affermativo quale deve essere la pena?
5. deve essere ordinata una misura terapeutica a norma degli articoli 56ss CP? E in caso affermativo quale e con quali modalità?
6. che esito deve essere dato alle pretese civili?
7. a chi vanno caricate tasse e spese di giustizia?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 40, 56 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG, la LAG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3507/2007 del 22 ottobre 2007.
condanna ACCU 1
1.Alla pena detentiva di 40 (quaranta) giorni.
§ La pena è accompagnata da una misura terapeutica ambulatoriale per la cura dellalcolismo che deve essere eseguita già durante lesecuzione.
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- sono poste a carico dellaccusato,
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 400.00
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni art. 40 e seg. CP, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dellart. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
E. 2 Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
E. 3 La tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- sono poste a carico dellaccusato,
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 400.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.481
DA 3507/2007
Bellinzona
30 giugno 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Martina Zanini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a Chiasso il 09.09.2006, cagionato un danno al corpo di CIVI 1 (allora minorenne) colpendolo con tre pugni al volto, cagionandogli le lesioni menzionate nel certificato medico del 14.09.2006 rilasciato dal dr__________;
2. ripetute vie di fatto,
per avere, nelle medesime circostanze menzionate al punto 1, commesso vie di fatto contro LESA 2 (allora minorenne) e LESA 1, colpendo il primo con un pugno al volto e la seconda con diversi ceffoni o pugni, senza cagionare loro un danno al corpo;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, consumato dal maggio allottobre 2006, circa grammi 2 di marijuana ogni settimana, sostanza acquistata a Mendrisio, nonché a Lugano dallottobre 2006 al 22.04.2007, acquistato per il proprio consumo, complessivamente grammi 48 di marijuana e fra il settembre 2006 ed il marzo 2007 grammi 5 di anfetamina;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 126 cpv. 1 CP e 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto daccusa n. 3507/2007 di data 22 ottobre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni art. 40 e seg. CP, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dellart. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 novembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 giugno 2008, al quale sono comparsi laccusato personalmente ed il suo difensore, il Sostituto procuratore pubblico __________ in sostituizione del Procuratore pubblico AINQ 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, respinta leccezione sollevata dalla difesa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il sost. procuratore pubblico, il quale ha chiesto che laccusato venga condannato a una pena detentiva da espiare di 60 giorni, accompagnata da una misura terapeutica ambulatoriale che tenga in considerazione le problematiche di tossicodipendenza e psichiche;
sentito il difensore, il quale ha chiesto che la pena venga ridotta sensibilmente non opponendosi comunque ad una misura terapeutica, tenuto conto del fatto che la stessa dovrebbe rispettare levoluzione positiva fatta dallaccusato in questi ultimi mesi e il suo nuovo lavoro, ritenuto che la misura ideale sarebbe quella del braccialetto GPS coniugato con una misura terapeutica;
sentito da ultimo l'accusato, il quale il quale è daccordo sulla misura terapeutica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. deve essere ritenuto autore colpevole di lesioni semplici,
per avere, a Chiasso il 09.09.2006, cagionato un danno al corpo di CIVI 1 (allora minorenne) colpendolo con tre pugni al volto, cagionandogli le lesioni menzionate nel certificato medico del 14.09.2006 rilasciato dal dr. __________?
2. deve essere ritenuto autore colpevole ripetute vie di fatto,
per avere, nelle medesime circostanze menzionate al punto 1, commesso vie di fatto contro LESA 2 (allora minorenne) e LESA 1, colpendo il primo con un pugno al volto e la seconda con diversi ceffoni o pugni, senza cagionare loro un danno al corpo?
3. deve essere ritenuto autore colpevole per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, consumato dal maggio allottobre 2006, circa grammi 2 di marijuana ogni settimana, sostanza acquistata a Mendrisio, nonché a Lugano dallottobre 2006 al 22.04.2007, acquistato per il proprio consumo, complessivamente grammi 48 di marijuana e fra il settembre 2006 ed il marzo 2007 grammi 5 di anfetamina?
4. in caso affermativo quale deve essere la pena?
5. deve essere ordinata una misura terapeutica a norma degli articoli 56ss CP? E in caso affermativo quale e con quali modalità?
6. che esito deve essere dato alle pretese civili?
7. a chi vanno caricate tasse e spese di giustizia?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1, 126 cpv. 1, 40, 56 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG, la LAG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, ripetute vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3507/2007 del 22 ottobre 2007.
condanna ACCU 1
1.Alla pena detentiva di 40 (quaranta) giorni.
§ La pena è accompagnata da una misura terapeutica ambulatoriale per la cura dellalcolismo che deve essere eseguita già durante lesecuzione.
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- sono poste a carico dellaccusato,
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 400.00