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10.2007.480

Danneggiare intenzionalmente la carrozzeria di un'autovettura appartenente a terzi

Ticino · 2008-06-23 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa DA 3506/2007 di data 22 ottobre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 720.00 (settecentoventi), corrispondente a 6 aliquote da fr. 120.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2.     Alla multa di fr. 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni.

3.     Si rinvia la parte civile CIVI 1 Sagl al competente foro per le pretese di natura civile.

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 novembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 giugno 2008, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, così come l’autorità inquirente rappresentata dalla Sostituto Procuratore pubblico __________;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale pone in evidenza come non vi siano prove certe a carico dell’accusato: le fotografie non dimostrano che l’autore del danno sia l’accusato e neppure che le graffiature siano state fatte il giorno dei fatti. In applicazione del principioin dubio pro reo, richiamata la personalità dell’accusato e l’assenza di moventi, la difesa chiede il proscioglimento da ogni accusa ed il riconoscimento di fr. 1’500.00 a titolo di ripetibili. In via puramente subordinata essa chiede che la comminazione di una multa di fr. 300.00 e la non iscrizione della pena a casellario;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusato autore colpevole di danneggiamento?

2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente?

4.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

autore colpevole di danneggiamento,exart. 144 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3506/2007 del 22 ottobre 2007;

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 autore colpevole di danneggiamento,exart. 144 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3506/2007 del 22 ottobre 2007;

condanna                         ACCU

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr. 480.00 (quattrocentottanta); §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. alla multa di fr. 100.00 (cento); §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.100.00multa fr.                       150.00       tassa di giustizia fr.                       150.00       spese giudiziarie fr.400.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.480

DA 3506/2007

Bellinzona

23 giugno 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di         danneggiamento

per avere, a __________, il 12.02.2007, intenzionalmente danneggiato l’autovettura marca “Audi A3” targata TI __________, intestata alla CIVI 1 Sagl, provocando delle graffiature sulla carrozzeria per un danno non meglio quantificato;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa DA 3506/2007 di data 22 ottobre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 720.00 (settecentoventi), corrispondente a 6 aliquote da fr. 120.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2.     Alla multa di fr. 300.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni.

3.     Si rinvia la parte civile CIVI 1 Sagl al competente foro per le pretese di natura civile.

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 novembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 giugno 2008, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, così come l’autorità inquirente rappresentata dalla Sostituto Procuratore pubblico __________;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale pone in evidenza come non vi siano prove certe a carico dell’accusato: le fotografie non dimostrano che l’autore del danno sia l’accusato e neppure che le graffiature siano state fatte il giorno dei fatti. In applicazione del principioin dubio pro reo, richiamata la personalità dell’accusato e l’assenza di moventi, la difesa chiede il proscioglimento da ogni accusa ed il riconoscimento di fr. 1’500.00 a titolo di ripetibili. In via puramente subordinata essa chiede che la comminazione di una multa di fr. 300.00 e la non iscrizione della pena a casellario;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusato autore colpevole di danneggiamento?

2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente?

4.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

autore colpevole di danneggiamento,exart. 144 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3506/2007 del 22 ottobre 2007;

condanna                         ACCU 1

1.     alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 80.00 (ottanta), per un totale di fr. 480.00 (quattrocentottanta);

§     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.     alla multa di fr. 100.00 (cento);

§     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.100.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.400.00totale