Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; richiamato lart. 46 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 22 gennaio 2007 n. 97/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'920.-- (millenovecentoventi), corrispondenti a 16 aliquote da fr. 120.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 16 giorni (art. 34 e 36 CP).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre 4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi di detenzione, decretato nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 26.07.2005 ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 23 gennaio 2007;
indetto il dibattimento 12 febbraio 2008, al quale è comparso laccusato; il Procuratore pubblico con lettera 13 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ha chiesto il proprio proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato:
- a __________, nel corso del mese di settembre 2006, ceduto a __________ un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 0,2 grammi quale compenso per avere fatto uso del suo cellulare;
- a __________, nel corso del mese di ottobre 2006, negoziato per __________ lacquisto di un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi, nonché per avergli fornito il numero dellutenza telefonica __________ in uso allo spacciatore __________ che fu in effetti contattato da __________ per un ulteriore acquisto di almeno 5 grammi di eroina?
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a Lugano nel corso del mese di ottobre 2006, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 26 luglio 2005 dalle Assise Correzionali di Lugano?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, o deve esservi formale ammonimento?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; 46 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo in modo parzialmente affermativo ai quesiti 1 e 1.1, negativamente ai quesiti 1.2, 3, 4 e come segue ai quesiti 2, 4.1, 5,
dichiaraACCU 1
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup) per avere a Lugano nel corso del mese di settembre 2006 ceduto a __________ un imprecisato quantitativo di eroina (circa 0.2 grammi).
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 210.-- (duecentodieci);
§ laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);
proscioglieACCU 1dallimputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 26 luglio 2005 dalle Assise Correzionali di Lugano, ma lammonisce formalmente;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 210.-- pena pecuniaria
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. --.-- testi
fr. 410.--totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 cifra 1 e 19a LStup; 46 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo in modo parzialmente affermativo ai quesiti 1 e 1.1, negativamente ai quesiti 1.2, 3, 4 e come segue ai quesiti 2, 4.1, 5,
dichiaraACCU 1
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup) per avere a Lugano nel corso del mese di settembre 2006 ceduto a __________ un imprecisato quantitativo di eroina (circa 0.2 grammi).
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 210.-- (duecentodieci);
§ laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);
proscioglieACCU 1dallimputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 26 luglio 2005 dalle Assise Correzionali di Lugano, ma lammonisce formalmente;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 210.-- pena pecuniaria
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. --.-- testi
fr. 410.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.48
DA 97/2007
Bellinzona
12 febbraio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Pablo Fäh in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato:
1.1.a __________, nel corso del mese di settembre 2006, ceduto a __________ un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 0,2 grammi quale compenso per avere fatto uso del suo cellulare;
1.2.a __________, nel corso del mese di ottobre 2006, negoziato per __________ lacquisto di un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi, nonché per avergli fornito il numero dellutenza telefonica __________ in uso allo spacciatore __________ che fu in effetti contattato da __________ per un ulteriore acquisto di almeno 5 grammi di eroina;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a Lugano nel corso del mese di ottobre 2006, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; richiamato lart. 46 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 22 gennaio 2007 n. 97/2007 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'920.-- (millenovecentoventi), corrispondenti a 16 aliquote da fr. 120.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 16 giorni (art. 34 e 36 CP).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre 4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi di detenzione, decretato nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 26.07.2005 ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 23 gennaio 2007;
indetto il dibattimento 12 febbraio 2008, al quale è comparso laccusato; il Procuratore pubblico con lettera 13 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ha chiesto il proprio proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato:
- a __________, nel corso del mese di settembre 2006, ceduto a __________ un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 0,2 grammi quale compenso per avere fatto uso del suo cellulare;
- a __________, nel corso del mese di ottobre 2006, negoziato per __________ lacquisto di un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi, nonché per avergli fornito il numero dellutenza telefonica __________ in uso allo spacciatore __________ che fu in effetti contattato da __________ per un ulteriore acquisto di almeno 5 grammi di eroina?
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a Lugano nel corso del mese di ottobre 2006, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 26 luglio 2005 dalle Assise Correzionali di Lugano?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, o deve esservi formale ammonimento?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; 46 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo in modo parzialmente affermativo ai quesiti 1 e 1.1, negativamente ai quesiti 1.2, 3, 4 e come segue ai quesiti 2, 4.1, 5,
dichiaraACCU 1
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup) per avere a Lugano nel corso del mese di settembre 2006 ceduto a __________ un imprecisato quantitativo di eroina (circa 0.2 grammi).
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 210.-- (duecentodieci);
§ laccusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che unaliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);
proscioglieACCU 1dallimputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 26 luglio 2005 dalle Assise Correzionali di Lugano, ma lammonisce formalmente;
comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiarala sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 210.-- pena pecuniaria
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. --.-- testi
fr. 410.--totale