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10.2007.478

Offendere l'onore di terze persone attraverso epiteti quali "figlia di puttana", "troia"; condurre in stato di ebrietà (min. 0.76/max 1.37 gr. per mille)

Ticino · 2008-06-23 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 177 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; richiamato l’art. 31 cpv. 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3799/2007 di data 7 novembre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 10'800.00 (diecimilaottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 180.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (art. 34 e 36 CP).

2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 novembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 giugno 2008, al quale erano presenti l’accusato ed il proprio difensore, così come la Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 per l’autorità inquirente;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ammette i fattii e si dichiara dispiaciuto;

sentita                               la Sostituto Procuratore pubblico, che chiede che la pena venga sospesa condizionalmente, ma che venga comminata una multa di fr. 2'500.00;

sentito                               il difensore, il quale aderisce alla richiesta di sospensione proposta dall’autorità inquirente, opponendosi alla multa;

sentito                               da ultimo l'accusato, che ripete di essere dispiaciuto;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È l’accusato autore colpevole di:

1.1     ingiuria?

1.2     guida in stato di inattitudine?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.     La pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì quali condizioni?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 177 CP, 16a, 31 cpv. 2 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ingiuria,exart. 177 CP, e di guida in stato di inattitudine,ex91 cpv. 1 seconda frase LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3799/2007 del 7 novembre 2007.

condanna                         ACCU 1

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Alla pena pecuniaria di fr. 10'800.00 (diecimilaottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 180.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (art. 34 e 36 CP).

E. 2 Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

E. 4 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 novembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 giugno 2008, al quale erano presenti l’accusato ed il proprio difensore, così come la Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 per l’autorità inquirente;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ammette i fattii e si dichiara dispiaciuto;

sentita                               la Sostituto Procuratore pubblico, che chiede che la pena venga sospesa condizionalmente, ma che venga comminata una multa di fr. 2'500.00;

sentito                               il difensore, il quale aderisce alla richiesta di sospensione proposta dall’autorità inquirente, opponendosi alla multa;

sentito                               da ultimo l'accusato, che ripete di essere dispiaciuto;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È l’accusato autore colpevole di:

1.1     ingiuria?

1.2     guida in stato di inattitudine?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.     La pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì quali condizioni?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 177 CP, 16a, 31 cpv. 2 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ingiuria,exart. 177 CP, e di guida in stato di inattitudine,ex91 cpv. 1 seconda frase LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3799/2007 del 7 novembre 2007.

condanna                         ACCU 1

Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere da fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di fr. 1'040.00 (millequaranta); §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
  2. alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento); §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00; comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,  Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.1500.00multa fr.                       200.00       tassa di giustizia fr.                       300.00       spese giudiziarie fr.2000.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.478

DA 3799/2007

Bellinzona

23 giugno 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di 1.     ingiuria,

per avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, offeso l’onore di CIVI 1, con epiteti vari tra i quali “canadese di merda”, “figlia di puttana”, “troia”, “sei una merda”;

2.     guida in stato di inattitudine,

per avere, a __________, in data 11 febbraio 2007, circolato al volante della vettura Porche targata TI __________ in stato di ebrietà (minima 0,76 / massima 1,37 grammi per mille);

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 177 CP, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; richiamato l’art. 31 cpv. 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3799/2007 di data 7 novembre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 10'800.00 (diecimilaottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 180.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (art. 34 e 36 CP).

2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 8 novembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 giugno 2008, al quale erano presenti l’accusato ed il proprio difensore, così come la Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 per l’autorità inquirente;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ammette i fattii e si dichiara dispiaciuto;

sentita                               la Sostituto Procuratore pubblico, che chiede che la pena venga sospesa condizionalmente, ma che venga comminata una multa di fr. 2'500.00;

sentito                               il difensore, il quale aderisce alla richiesta di sospensione proposta dall’autorità inquirente, opponendosi alla multa;

sentito                               da ultimo l'accusato, che ripete di essere dispiaciuto;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È l’accusato autore colpevole di:

1.1     ingiuria?

1.2     guida in stato di inattitudine?

2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.     La pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì quali condizioni?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 177 CP, 16a, 31 cpv. 2 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ingiuria,exart. 177 CP, e di guida in stato di inattitudine,ex91 cpv. 1 seconda frase LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3799/2007 del 7 novembre 2007.

condanna                         ACCU 1

1.     alla pena pecuniaria di 8 (otto) aliquote giornaliere da fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di fr. 1'040.00 (millequaranta);

§     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.     alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento);

§     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale,  Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.1500.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.2000.00totale