Sachverhalt
descritti nel decreto daccusa a suo carico.
Caricale tasse e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 200.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.469
DA 3880/2007
Bellinzona
8 settembre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, in qualità di membro della direzione della ditta __________ di __________, impiegato presso questultima ditta loperaio frontaliero __________, dall1.4. al 21.8.2006, privo della relativa autorizzazione rilasciata dallUfficio degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 23 cpv. 4 LDDS;
perseguito con decreto daccusa del 12 novembre 2007 n. 3880/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita c0(tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
ed inoltre la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 22 novembre 2007;
indetto il dibattimento in data 8 settembre 2008, al quale ha presenziato laccusato personalmente, mentre il Procuratore ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale dichiara che al momento dellassunzione delloperaio frontaliere in questione non era presente e non ha, né ha mai avuto, un ruolo attivo nellUfficio risorse umane nella società;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, oppure alla LStr, per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.23 cpv. 4 LDDS, la LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
Caricale tasse e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 200.--totale