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10.2007.462

Entrare illegalmente in Svizzera

Ticino · 2008-06-02 · Italiano TI
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Incarto n.10.2007.462

DA 3990/2007

Bellinzona

2 giugno 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di        ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per essere entrato illegalmente in Svizzera, in due occasioni, e meglio:

1.    il __________ attraverso il valico autostradale di Chiasso, pur sapendo del divieto d’entrata emanato nei suoi confronti e valido fino all'11.02.2010;

2.    il __________ a Novazzano, attraverso un valico non specificato, pur

sapendo del divieto d'entrata emanato nei suoi confronti e valido fino

all'11.02.2010;

fatti avvenuti                       il  __________ ed il __________ a Chiasso ed a Novazzano;

reato previsto                     dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 3990/2007 di data 19 novembre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.     Alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni, da espiare, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

2.     Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi decretata nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di Lugano il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 novembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 2 giugno 2008, al quale l'accusato non è comparso, nonostante sia stato regolarmente citato a mezzo di pubblicazione (notifica della citazione nella forma degli assenti, ritenuto che al suo domicilio di I – __________, anche dopo indagine presso il controllo abitanti, è risultato irreperibile), mentre il Procuratore pubblico, con lettera 14 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

postia giudizio i seguenti quesiti:

1.     È l’accusato autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri?

2.     In caso di risposta affermativa quale dev’essere la pena?

3.     L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4.     Può essere mantenuto il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi ai sensi del vCP, decisa dalle Assise correzionali il __________, e, in caso affermativo, quale dev’esser il periodo di prova per questa sanzione?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

vistigli artt. 23 cpv. 1 LDDS; 41, 42 e 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendoai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,exart. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3990/2007 del 19 novembre 2007;

condanna                         ACCU 1

1.     alla pena detentiva di 90 (novanta) giornida espiare, considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP);

2.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi ai sensi del vCP, decisa dalle Assise correzionali il __________;

prolungail periodo di prova per questa sanzione di 1 (uno) anno;

disponeche parte delle tasse e delle spese giudiziarie vengano prelevate dalla cauzione di fr. 100.--, versata dal condannato (art. 111 CPP);

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le partisono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio degli stranieri, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di

fr.                  100.00            tassa di giustizia

fr.                  100.00            spese giudiziarie

./.     fr.                  100.00            cauzione

fr.100.00totale