Dispositiv
- alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento); 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- (duecentocinquanta). Non revocail beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena di 14 (quattordici) giorni di detenzione inflittagli il __________ dall'Einzelrichteramt des Kantons __________. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr.1500.00multa fr. 100.00 tassa di giustizia fr. 150.00 spese giudiziarie fr.1750.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2007.456
DA 3673/2007
Bellinzona
8 settembre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di concessa guida a persona senza licenza di condurre,
per aver concesso la guida della vettura Seat targata LU __________ di sua proprietà a __________, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta lattenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta e che era inoltre in stato di ebrietà;
fatti avvenuti a __________ __________ il __________;
reato previsto dallart. 95 cifra 1 LCStr;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa del 5 novembre 2007 n. 3673/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 190.00 (centonovanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 14'250.00.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena di 14 (quattordici) giorni di detenzione inflittagli il __________ dall'Einzelrichteramt des Kantons __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CPS.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 15 novembre 2007;
indetto il dibattimento 8 settembre 2008, al quale hanno preso parte limputato e il suo difensore e linterprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, avv. DI 1,, il quale innanzitutto specifica di non contestare i fatti illustrati nel decreto di accusa. Evidenzia quindi il comportamento del suo cliente, che non è un delinquente ed ha sempre collaborato con gli organi inquirenti. In merito alle pene proposte, il difensore rileva che il reato commesso sarebbe una contravvenzione e che il signor ACCU 1 potrebbe dunque essere punito solo con una multa; questo implicherebbe inoltre limpossibilità di revocare la precedente condanna. In conclusione, il patrocinatore chiede che il suo assistito venga condannato al pagamento di una multa di fr. 1000.-; che il dispositivo no. 1 sia annullato, che non sia ordinata la revoca della sospensione condizionale delle precedente pena inflitta al prevenuto, e che sia annullato il dispositivo riguardante la tassa di giustizia e le spese;
sentito per ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale si dichiara dispiaciuto per quanto è successo e afferma di essere maturato personalmente, e pure professionalmente, sperando di poter formare con la sua amica tra qualche anno una propria famiglia;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1, Lucerna, autore colpevole di concessa guida a persona senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCS,
per aver concesso la guida della vettura Seat targata LU __________i sua proprietà a __________, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta lattenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta e che era inoltre in stato di ebrietà ?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena di 14 (quattordici) giorni di detenzione inflittagli il __________ dall'Einzelrichteramt des Kantons __________?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 1 LCStr.; 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiaraACCU 1
autore colpevole di concessa guida a persona senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr per aver concesso la guida della vettura Seat targata __________ __________ di sua proprietà a __________, sapendo che non era titolare della licenza di condurre richiesta;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- (duecentocinquanta).
Non revocail beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena di 14 (quattordici) giorni di detenzione inflittagli il __________ dall'Einzelrichteramt des Kantons __________.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.1500.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr.1750.00totale