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10.2007.450

Offendere l'onore di una persona; dire cosa non vera a terze persone

Ticino · 2008-04-22 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 330.- (trecentotrenta); 1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  2. alla multa di fr. 200.- (duecento); 2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-. comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP. condannaACCU 1a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 500.- come risarcimento per spese di patrocinio. Le altre pretese sono respinte. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.200.-          multa fr.                       100.-          tassa di giustizia fr.                       150.-          spese giudiziarie fr.450.-          totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2007.450

DA 3800/2007

Bellinzona

22 aprile 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di    1.  diffamazione,

per avere, a __________ in data 12 marzo 2007, durante un colloquio svoltosi alla presenza di __________, direttore del centro professionale commerciale di __________, offeso l’onore della collega CIVI 1, rendendola sospetta di fatti che potevano nuocere alla sua reputazione affermando che“l’anno scorso, durante le vacanze di Carnevale, in montagna a sciare, mi hai telefonato dicendomi che eri con un allenatore di sci ma all’insaputa dell’altro allenatore”;

2.  ingiuria,

per avere, a __________ in data 12 marzo 2007, nel medesimo contesto descritto al punto 1., offeso l’onore di __________ con l’epiteto di“completamente disfatta”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 173 e 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3800/2007 di data 7 novembre 2007 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondente a 5 aliquote da fr. 150.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 novembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 22 aprile 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il patrocinatore mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la patrocinatrice, la quale chiede la conferma del decreto e la condanna al risarcimento di cui all’istanza 15 aprile 2008;

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e in via subordinata l’esenzione dalla pena; si oppone alle pretese della parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  diffamazione

1.2.  ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

3.Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il versamento di fr. 7'837.30 oltre accessori, di cui fr. 2'000.- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 2007 per torto morale e fr. 5'837.30 oltre interessi dalla crescita in giudicato della sentenza come risarcimento delle spese legali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 173, 177 CP; 41, 44 e 49 CO, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di diffamazione e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3800/2007 del 7 novembre 2007.

mandaACCU 1

esente da pena per il reato di ingiuria.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr. 330.- (trecentotrenta);

1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissatain 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

condannaACCU 1a versare alla parte civile CIVI 1 la somma di fr. 500.- come risarcimento per spese di patrocinio. Le altre pretese sono respinte.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.-          multa

fr.                       100.-          tassa di giustizia

fr.                       150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale