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10.2007.448

Opposizione irricevibile

Ticino · 2007-10-18 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       dal 22 al 28 novembre 2006 a __________;

reato previsto                      dall'art. 149 CP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n.2632/2007 di data 20 agosto 2007 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'600.- (milleseicento), corrispondente a 20 (venti)

aliquote da fr. 80.- (ottanta) da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni

1 (uno).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo diprova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 5 (cinque).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-.4. Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 10 (dieci) giorni, decretata nei suoi confronti dal MP il

26.09.2005.5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 20 (venti) giorni decretata nei suoi confronti dal MP il

24.04.2006, ma prolugna il periodo di prova di 1(uno) anno.6. Decreta l’abbandono del procedimento penale contro l’accusato per titolo di

danneggiamento, per insufficienza di prove sul dolo.

ritenuto                             che l’accusato è stato detenuto per un (1) giorno il 3 giugno 2007;

vista                                 l'opposizione interposta in data 7 novembre 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di  inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 agosto 2007 per raccomandata al prevenuto al suo domicilio all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria, durante la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata ritirata, nell’ipotesi più favorevole all’imputato l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il 18 ottobre 2007 al mittente, il quale in data 19 ottobre 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);

che l’invio 19 ottobre 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione e fotocopia del decreto di accusa allegato dall’imputato medesimo), è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è determinante per la salvaguardia del termine;

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 18 ottobre 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 2 novembre 2007;

che pertanto l'opposizione, inoltrata unicamente in data 7 novembre 2007 dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro sulla busta);

che di conseguenza l'opposizione 7 novembre 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.Non si prelevano né tasse, né spese.

4.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 (uno).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo diprova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 5 (cinque).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-.4. Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 10 (dieci) giorni, decretata nei suoi confronti dal MP il

26.09.2005.5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 20 (venti) giorni decretata nei suoi confronti dal MP il

24.04.2006, ma prolugna il periodo di prova di 1(uno) anno.6. Decreta l’abbandono del procedimento penale contro l’accusato per titolo di

danneggiamento, per insufficienza di prove sul dolo.

ritenuto                             che l’accusato è stato detenuto per un (1) giorno il 3 giugno 2007;

vista                                 l'opposizione interposta in data 7 novembre 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di  inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 agosto 2007 per raccomandata al prevenuto al suo domicilio all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria, durante la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata ritirata, nell’ipotesi più favorevole all’imputato l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il 18 ottobre 2007 al mittente, il quale in data 19 ottobre 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);

che l’invio 19 ottobre 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione e fotocopia del decreto di accusa allegato dall’imputato medesimo), è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è determinante per la salvaguardia del termine;

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 18 ottobre 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 2 novembre 2007;

che pertanto l'opposizione, inoltrata unicamente in data 7 novembre 2007 dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro sulla busta);

che di conseguenza l'opposizione 7 novembre 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.Non si prelevano né tasse, né spese.

4.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

E. 2 Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

E. 4 Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 (dieci) giorni, decretata nei suoi confronti dal MP il 26.09.2005.

E. 5 Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 20 (venti) giorni decretata nei suoi confronti dal MP il 24.04.2006, ma prolugna il periodo di prova di 1(uno) anno.

E. 6 Decreta l’abbandono del procedimento penale contro l’accusato per titolo di danneggiamento, per insufficienza di prove sul dolo. ritenuto                             che l’accusato è stato detenuto per un (1) giorno il 3 giugno 2007; vista                                 l'opposizione interposta in data 7 novembre 2007 dall'accusato; considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di  inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione; che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 agosto 2007 per raccomandata al prevenuto al suo domicilio all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria, durante la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione relativa all’art. 207a CPP; che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata ritirata, nell’ipotesi più favorevole all’imputato l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il 18 ottobre 2007 al mittente, il quale in data 19 ottobre 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione); che l’invio 19 ottobre 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione e fotocopia del decreto di accusa allegato dall’imputato medesimo), è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è determinante per la salvaguardia del termine; che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 18 ottobre 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 2 novembre 2007; che pertanto l'opposizione, inoltrata unicamente in data 7 novembre 2007 dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro sulla busta); che di conseguenza l'opposizione 7 novembre 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo; pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile . 2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza. 3. Non si prelevano né tasse, né spese. 4. Intimazione a: Il presidente:                                                                            Il segretario: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2007.448

DA 2632/2007

Bellinzona

19 novembre 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

ACCU 1

siccome

ritenuto colpevole di            frode dello scotto;

fatti avvenuti                       dal 22 al 28 novembre 2006 a __________;

reato previsto                      dall'art. 149 CP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n.2632/2007 di data 20 agosto 2007 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'600.- (milleseicento), corrispondente a 20 (venti)

aliquote da fr. 80.- (ottanta) da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni

1 (uno).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo diprova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 5 (cinque).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-.4. Revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 10 (dieci) giorni, decretata nei suoi confronti dal MP il

26.09.2005.5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 20 (venti) giorni decretata nei suoi confronti dal MP il

24.04.2006, ma prolugna il periodo di prova di 1(uno) anno.6. Decreta l’abbandono del procedimento penale contro l’accusato per titolo di

danneggiamento, per insufficienza di prove sul dolo.

ritenuto                             che l’accusato è stato detenuto per un (1) giorno il 3 giugno 2007;

vista                                 l'opposizione interposta in data 7 novembre 2007 dall'accusato;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di  inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall’intimazione;

che il decreto di accusa in oggetto è stato intimato il 20 agosto 2007 per raccomandata al prevenuto al suo domicilio all’indirizzo da lui fornito in corso d’istruttoria, durante la quale ha pure sottoscritto la dichiarazione relativa all’art. 207a CPP;

che l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata non è stata ritirata, nell’ipotesi più favorevole all’imputato l'ha ritornata - per compiuta giacenza (cfr. busta di intimazione) - il 18 ottobre 2007 al mittente, il quale in data 19 ottobre 2007 ha inviato per conoscenza all'accusato una copia del decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);

che l’invio 19 ottobre 2007, come ben risulta dagli atti (cfr. busta di intimazione e fotocopia del decreto di accusa allegato dall’imputato medesimo), è avvenuto unicamente per conoscenza e per costante giurisprudenza non è determinante per la salvaguardia del termine;

che in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a decorrere, nell’ipotesi più favorevole all’accusato, il 18 ottobre 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 2 novembre 2007;

che pertanto l'opposizione, inoltrata unicamente in data 7 novembre 2007 dall’accusato, è tardiva (cfr. timbro sulla busta);

che di conseguenza l'opposizione 7 novembre 2007 è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:1.L'opposizioneè irricevibile.

2.Alla crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.Non si prelevano né tasse, né spese.

4.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.